Sentenza 156/2002 (ECLI:IT:COST:2002:156)
Massima numero 26965
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente RUPERTO  - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del  24/04/2002;  Decisione del  24/04/2002
Deposito del 07/05/2002; Pubblicazione in G. U. 15/05/2002
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Entrate erariali - Somme riscosse - Versamento in tesoreria, gestione e attribuzione delle somme agli enti destinatari - Regolamenti governativi di attuazione - Ricorso della regione siciliana per conflitto di attribuzione - Prospettata lesione della potestà regionale di riscossione delle entrate, del diritto alla immediata disposizione delle somme di spettanza regionale, nonché mancata partecipazione della regione nell’attività della struttura centrale di gestione e del comitato di vigilanza - Rigetto dei ricorsi regionali - Spettanza allo stato del potere di adottare le disposizioni regolamentari impugnate.

Testo
Il sistema previsto per il versamento unitario in tesoreria delle imposte e di altre entrate dovute allo Stato, alle Regioni e agli enti previdenziali nonché per la gestione e il riversamento delle somme riscosse agli enti destinatari - cui è stata data attuazione con i decreti oggetto di impugnativa per conflitto di attribuzione - non determina alcuna lesione della potestà di riscossione delle entrate devolute alla Regione Siciliana e del suo diritto a disporre delle somme ad essa spettanti. Infatti una lesione siffatta si verificherebbe solo se la medesima Regione fosse privata di somme ad essa spettanti ovvero se l'acquisizione delle somme dovute non fosse tempestiva; e non quando - come nel caso in questione - le previste operazioni, di competenza della struttura unitaria di gestione, non comportino indugi né consentano alcuna discrezionalità, dal momento che la stessa centralizzazione della struttura di gestione risponde, proprio, a ragioni di speditezza e di opportunità. Neppure può essere lamentata la mancata partecipazione della Regione nelle attività demandate alla struttura di gestione, dal momento che i compiti attribuiti a tale struttura attengono ad aspetti tecnico-operativi e non coinvolgono quelle determinazioni complesse o necessarie per la risoluzione di problemi interpretativi e applicativi che comportano di norma la partecipazione della Regione nei procedimenti attuativi della ripartizione di entrate tributarie. Pertanto va respinto il ricorso della Regione Siciliana e spetta allo Stato dettare le disposizioni adottate con d.P.R. 18 maggio 1998, n. 189 e d.m. 22 maggio 1998, n. 183.

- V. anche sentenza n. 66/2001 (citata).

- Sul principio della partecipazione della Regione in procedimenti che la riguardino, v. sentenze n. 98, n. 347 e n. 348/2000 e n. 288/2001, citate.

Atti oggetto del giudizio

decreto del Presidente della Repubblica  18/05/1998  n. 198  art.   co. 

decreto del Ministro delle finanze  22/05/1998  n. 183  art.   co. 

Parametri costituzionali

statuto regione Sicilia  art. 36

Altri parametri e norme interposte

decreto del Presidente della Repubblica  26/07/1965  n. 1074  art. 2