Ordinanza 157/2002 (ECLI:IT:COST:2002:157)
Massima numero 26966
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del
24/04/2002; Decisione del
24/04/2002
Deposito del 07/05/2002; Pubblicazione in G. U. 15/05/2002
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Regione veneto - Urbanistica - Piano particolareggiato in variante di piano regolatore - Esecutività, in caso di mancata avocazione del piano nel termine previsto da parte dell’ente preposto al controllo - Ritenuta configurazione di un’indebita forma di silenzio-assenso - Sopravvenuta modifica del parametro del giudizio - Restituzione degli atti al giudice rimettente.
Regione veneto - Urbanistica - Piano particolareggiato in variante di piano regolatore - Esecutività, in caso di mancata avocazione del piano nel termine previsto da parte dell’ente preposto al controllo - Ritenuta configurazione di un’indebita forma di silenzio-assenso - Sopravvenuta modifica del parametro del giudizio - Restituzione degli atti al giudice rimettente.
Testo
Restituzione degli atti al giudice rimettente perché - alla luce della sopravvenuta legge costituzionale n. 3 del 2001, che ha modificato l'art. 117 della Costituzione, invocato come parametro del giudizio - riesamini i termini della questione di legittimità costituzionale dell'art. 52, quinto comma, della legge della Regione Veneto 27 giugno 1985, n. 61, come modificato dall'art. 12 della legge della Regione Veneto 11 marzo 1986, n. 9, sollevata sotto il profilo della configurazione di una forma di silenzio-assenso, trascorso inutilmente il termine previsto, per l'approvazione di piani particolareggiati adottati in variante di piano regolatore.
- Per analoghe statuizioni, v. ordinanze n. 14, n. 13/2002; n. 416, n. 397 e n. 382/2001 (tutte richiamate).
Restituzione degli atti al giudice rimettente perché - alla luce della sopravvenuta legge costituzionale n. 3 del 2001, che ha modificato l'art. 117 della Costituzione, invocato come parametro del giudizio - riesamini i termini della questione di legittimità costituzionale dell'art. 52, quinto comma, della legge della Regione Veneto 27 giugno 1985, n. 61, come modificato dall'art. 12 della legge della Regione Veneto 11 marzo 1986, n. 9, sollevata sotto il profilo della configurazione di una forma di silenzio-assenso, trascorso inutilmente il termine previsto, per l'approvazione di piani particolareggiati adottati in variante di piano regolatore.
- Per analoghe statuizioni, v. ordinanze n. 14, n. 13/2002; n. 416, n. 397 e n. 382/2001 (tutte richiamate).
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Veneto
27/06/1985
n. 61
art. 52
co. 5
legge della Regione Veneto
11/03/1986
n. 9
art. 12
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 9
Costituzione
art. 117
legge costituzionale
art. 3
Altri parametri e norme interposte