Ordinanza 158/2002 (ECLI:IT:COST:2002:158)
Massima numero 26967
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del
24/04/2002; Decisione del
24/04/2002
Deposito del 07/05/2002; Pubblicazione in G. U. 15/05/2002
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Pubblica amministrazione - Occupazioni acquisitive senza titolo - Aree agricole - Liquidazione del danno ai proprietari - Criteri di determinazione - Lamentato, irragionevole, deteriore trattamento, rispetto al criterio di commisurazione dell’indennità di espropriazione - Erroneità del presupposto interpretativo adottato dal rimettente - Manifesta inammissibilità della questione.
Pubblica amministrazione - Occupazioni acquisitive senza titolo - Aree agricole - Liquidazione del danno ai proprietari - Criteri di determinazione - Lamentato, irragionevole, deteriore trattamento, rispetto al criterio di commisurazione dell’indennità di espropriazione - Erroneità del presupposto interpretativo adottato dal rimettente - Manifesta inammissibilità della questione.
Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5-bis, comma 7-bis, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359), introdotto dall'art. 3, comma 65, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, questione sollevata in riferimento agli artt. 3, 42 e 97 della Costituzione e riguardante i criteri di liquidazione dell'indennità, in caso di occupazioni illegittime di suoli agricoli, i quali determinerebbero una differenziazione 'in peius' in danno del privato proprietario di aree agricole, che subisca l'occupazione, rispetto a quello che subisca una regolare procedura espropriativa. Infatti il giudice rimettente non motiva in ordine alla scelta interpretativa da lui operata senza tener in alcun conto sia il sopravvenuto indirizzo giurisprudenziale del giudice della legittimità in ordine al differente trattamento, ai fini delle indennità dovuta in caso di espropriazione o di occupazione senza titolo, tra aree edificabili e suoli agricoli o non edificabili, sia le pronunce del giudice costituzionale sulla stessa norma.
- V. sulla stessa norma, sentenza n. 148/1999; ordinanze n. 208 e n. 396/1999; per il calcolo dell'indennità espropriativa, v. ordinanza n. 444/2000 (tutte richiamate).
- Sul principio dell'onere di una interpretazione adeguatrice, v. ordinanze n. 277/2000; n. 147/1998 e n. 63/1989.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5-bis, comma 7-bis, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359), introdotto dall'art. 3, comma 65, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, questione sollevata in riferimento agli artt. 3, 42 e 97 della Costituzione e riguardante i criteri di liquidazione dell'indennità, in caso di occupazioni illegittime di suoli agricoli, i quali determinerebbero una differenziazione 'in peius' in danno del privato proprietario di aree agricole, che subisca l'occupazione, rispetto a quello che subisca una regolare procedura espropriativa. Infatti il giudice rimettente non motiva in ordine alla scelta interpretativa da lui operata senza tener in alcun conto sia il sopravvenuto indirizzo giurisprudenziale del giudice della legittimità in ordine al differente trattamento, ai fini delle indennità dovuta in caso di espropriazione o di occupazione senza titolo, tra aree edificabili e suoli agricoli o non edificabili, sia le pronunce del giudice costituzionale sulla stessa norma.
- V. sulla stessa norma, sentenza n. 148/1999; ordinanze n. 208 e n. 396/1999; per il calcolo dell'indennità espropriativa, v. ordinanza n. 444/2000 (tutte richiamate).
- Sul principio dell'onere di una interpretazione adeguatrice, v. ordinanze n. 277/2000; n. 147/1998 e n. 63/1989.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
11/07/1992
n. 333
art. 5
co. 7
legge
08/08/1992
n. 359
art.
co.
legge
23/12/1996
n. 662
art. 3
co. 65
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 42
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte