Ordinanza 159/2002 (ECLI:IT:COST:2002:159)
Massima numero 26968
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente RUPERTO - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del
24/04/2002; Decisione del
24/04/2002
Deposito del 07/05/2002; Pubblicazione in G. U. 15/05/2002
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale a carico di un parlamentare per le opinioni espresse nel corso di trasmissione televisiva - Deliberazione di insindacabilità della camera di appartenenza - Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello stato proposto dal tribunale di cosenza - Dichiarazione di improcedibilità per deposito tardivo - Riproposizione del ricorso da parte della stessa autorità giudiziaria - Delibazione preliminare di ammissibilità - Carenza di requisiti essenziali - Inammissibilità del ricorso.
Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale a carico di un parlamentare per le opinioni espresse nel corso di trasmissione televisiva - Deliberazione di insindacabilità della camera di appartenenza - Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello stato proposto dal tribunale di cosenza - Dichiarazione di improcedibilità per deposito tardivo - Riproposizione del ricorso da parte della stessa autorità giudiziaria - Delibazione preliminare di ammissibilità - Carenza di requisiti essenziali - Inammissibilità del ricorso.
Testo
E' inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato riproposto dal Tribunale di Cosenza nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione adottata da quest'ultima il 9 novembre 1999 con la quale venivano ritenute insindacabili, in quanto espresse nell'esercizio delle funzioni parlamentari, le opinioni manifestate da un deputato nel corso di una trasmissione televisiva per le quali era pendente procedimento penale. Il ricorso è infatti carente dei requisiti essenziali, mancando una domanda chiaramente individuabile, consistente nella sostanziale richiesta di una pronuncia della Corte che dichiari non spettare alla Camera di appartenenza la valutazione contenuta nella delibera impugnata e che annulli la stessa delibera.
- Sul precedente ricorso, proposto dallo stesso Tribunale di Cosenza, v. ordinanza di ammissibilità n. 389/2000 e successiva sentenza n. 293/2001 dichiarativa di improcedibilità a causa del deposito tardivo del ricorso.
E' inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato riproposto dal Tribunale di Cosenza nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione adottata da quest'ultima il 9 novembre 1999 con la quale venivano ritenute insindacabili, in quanto espresse nell'esercizio delle funzioni parlamentari, le opinioni manifestate da un deputato nel corso di una trasmissione televisiva per le quali era pendente procedimento penale. Il ricorso è infatti carente dei requisiti essenziali, mancando una domanda chiaramente individuabile, consistente nella sostanziale richiesta di una pronuncia della Corte che dichiari non spettare alla Camera di appartenenza la valutazione contenuta nella delibera impugnata e che annulli la stessa delibera.
- Sul precedente ricorso, proposto dallo stesso Tribunale di Cosenza, v. ordinanza di ammissibilità n. 389/2000 e successiva sentenza n. 293/2001 dichiarativa di improcedibilità a causa del deposito tardivo del ricorso.
Atti oggetto del giudizio
deliberazione della Camera dei deputati
09/11/1999
n.
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 68
co. 1
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 37