Ordinanza 160/2002 (ECLI:IT:COST:2002:160)
Massima numero 26969
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del
24/04/2002; Decisione del
24/04/2002
Deposito del 07/05/2002; Pubblicazione in G. U. 15/05/2002
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Sanzioni amministrative - Violazioni comportanti sanzione pecuniaria - Verbale di contestazione - Ricorribilità immediata davanti al giudice - Omessa previsione - Prospettata disparità di trattamento, rispetto al regime applicabile in caso di violazioni al codice della strada, con lesione del diritto ad agire in giudizio e alla tutela giurisdizionale contro atti della pubblica amministrazione, nonché del principio del giudice naturale - Manifesta infondatezza della questione.
Sanzioni amministrative - Violazioni comportanti sanzione pecuniaria - Verbale di contestazione - Ricorribilità immediata davanti al giudice - Omessa previsione - Prospettata disparità di trattamento, rispetto al regime applicabile in caso di violazioni al codice della strada, con lesione del diritto ad agire in giudizio e alla tutela giurisdizionale contro atti della pubblica amministrazione, nonché del principio del giudice naturale - Manifesta infondatezza della questione.
Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 16, 18 e 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in riferimento agli artt. 24, 113, 3 e 25 della Costituzione. La questione poggia, infatti, su un presupposto erroneo, in quanto il verbale di contestazione-accertamento per violazioni per le quali sia prevista solo una sanzione amministrativa pecuniaria è solo il primo atto di un procedimento amministrativo e non è, di per sé, immediatamente lesivo di posizioni del soggetto cui viene attribuita la violazione, e dal momento che non costituisce in alcun modo titolo esecutivo per il pagamento - dovendo sempre e in ogni caso intervenire a tal fine una ordinanza-ingiunzione o, diversamente, una ordinanza di archiviazione - esso non arreca alcuna compressione del diritto alla tutela giurisdizionale o lesione del principio di eguaglianza, essendo diversi i procedimenti e gli effetti dei verbali di accertamento per violazioni del codice della strada; né la mancata presentazione di osservazioni, scritti difensivi e documenti nel procedimento amministrativo può comportare sottrazione al giudice naturale precostituito, che può essere liberamente adìto, una volta intervenuto l'atto lesivo.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 16, 18 e 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in riferimento agli artt. 24, 113, 3 e 25 della Costituzione. La questione poggia, infatti, su un presupposto erroneo, in quanto il verbale di contestazione-accertamento per violazioni per le quali sia prevista solo una sanzione amministrativa pecuniaria è solo il primo atto di un procedimento amministrativo e non è, di per sé, immediatamente lesivo di posizioni del soggetto cui viene attribuita la violazione, e dal momento che non costituisce in alcun modo titolo esecutivo per il pagamento - dovendo sempre e in ogni caso intervenire a tal fine una ordinanza-ingiunzione o, diversamente, una ordinanza di archiviazione - esso non arreca alcuna compressione del diritto alla tutela giurisdizionale o lesione del principio di eguaglianza, essendo diversi i procedimenti e gli effetti dei verbali di accertamento per violazioni del codice della strada; né la mancata presentazione di osservazioni, scritti difensivi e documenti nel procedimento amministrativo può comportare sottrazione al giudice naturale precostituito, che può essere liberamente adìto, una volta intervenuto l'atto lesivo.
Atti oggetto del giudizio
legge
24/11/1981
n. 689
art. 16
co.
legge
24/11/1981
n. 689
art. 18
co.
legge
24/11/1981
n. 689
art. 22
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 113
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 25
Altri parametri e norme interposte