Ordinanza 161/2002 (ECLI:IT:COST:2002:161)
Massima numero 26970
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del
24/04/2002; Decisione del
24/04/2002
Deposito del 07/05/2002; Pubblicazione in G. U. 15/05/2002
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Controversie di lavoro - Personale di aziende autoferrotranviarie in concessione - Controversie relative a sanzioni disciplinari - Cognizione demandata al giudice amministrativo anziché al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro - Prospettata disparità di trattamento rispetto al personale «privatizzato» delle ferrovie e delle amministrazioni pubbliche - Specialità del rapporto all’esame - Discrezionalità legislativa in ordine al riparto di giurisdizione - Manifesta infondatezza della questione.
Controversie di lavoro - Personale di aziende autoferrotranviarie in concessione - Controversie relative a sanzioni disciplinari - Cognizione demandata al giudice amministrativo anziché al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro - Prospettata disparità di trattamento rispetto al personale «privatizzato» delle ferrovie e delle amministrazioni pubbliche - Specialità del rapporto all’esame - Discrezionalità legislativa in ordine al riparto di giurisdizione - Manifesta infondatezza della questione.
Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 1 della legge 24 maggio 1952, n. 628, degli artt. 1, 3 e 4 della legge 22 settembre 1960, n. 1054 e dell'art. 58, dell'allegato A al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, nella parte in cui è attribuita al giudice amministrativo anziché al giudice ordinario la giurisdizione in materia di controversie disciplinari relative agli autoferrotranvieri. Infatti la scelta operata dal legislatore, di non intervenire modificandola - in linea con la più recente tendenza innovativa, che conferisce al giudice ordinario la giurisdizione in materia di rapporto di lavoro presso le amministrazioni pubbliche - sulla speciale regolamentazione di cui è causa, non appare manifestamente irragionevole o palesemente arbitraria; ed essendo tale scelta costituzionalmente non obbligata, non può escludersi una diversa soluzione sulla base di valutate preminenti esigenze o di un differente assetto del settore.
- Sulla sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo in materia, v. anche sentenza n. 62/1996 (citata).
- Sulla specialità del rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri, v. sentenza n. 190/2000 (richiamata).
- Sulla discrezionalità del legislatore in tema di riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, v. sentenza n. 275/2001 e ordinanza n. 414/2001 (qui richiamate); in particolare, sulla tutela delle posizioni soggettive dinanzi al giudice amministrativo, sentenze n. 62/1996, n. 140/1980; n. 47/1976 e n. 43/1977 (tutte citate).
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 1 della legge 24 maggio 1952, n. 628, degli artt. 1, 3 e 4 della legge 22 settembre 1960, n. 1054 e dell'art. 58, dell'allegato A al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, nella parte in cui è attribuita al giudice amministrativo anziché al giudice ordinario la giurisdizione in materia di controversie disciplinari relative agli autoferrotranvieri. Infatti la scelta operata dal legislatore, di non intervenire modificandola - in linea con la più recente tendenza innovativa, che conferisce al giudice ordinario la giurisdizione in materia di rapporto di lavoro presso le amministrazioni pubbliche - sulla speciale regolamentazione di cui è causa, non appare manifestamente irragionevole o palesemente arbitraria; ed essendo tale scelta costituzionalmente non obbligata, non può escludersi una diversa soluzione sulla base di valutate preminenti esigenze o di un differente assetto del settore.
- Sulla sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo in materia, v. anche sentenza n. 62/1996 (citata).
- Sulla specialità del rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri, v. sentenza n. 190/2000 (richiamata).
- Sulla discrezionalità del legislatore in tema di riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, v. sentenza n. 275/2001 e ordinanza n. 414/2001 (qui richiamate); in particolare, sulla tutela delle posizioni soggettive dinanzi al giudice amministrativo, sentenze n. 62/1996, n. 140/1980; n. 47/1976 e n. 43/1977 (tutte citate).
Atti oggetto del giudizio
legge
24/05/1952
n. 628
art. 1
co.
legge
22/09/1960
n. 1054
art. 1
co.
legge
22/09/1960
n. 1054
art. 3
co.
legge
22/09/1960
n. 1054
art. 4
co.
regio decreto
08/01/1931
n. 148
art. 58
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte