Sentenza 140/2022 (ECLI:IT:COST:2022:140)
Massima numero 44836
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMATO  - Redattore ANTONINI
Udienza Pubblica del  26/04/2022;  Decisione del  26/04/2022
Deposito del 07/06/2022; Pubblicazione in G. U. 08/06/2022
Massime associate alla pronuncia:  44835  44837  44838


Titolo
Tributi - In genere - Prestazioni fiscali correlate al processo (c.d. tasse giudiziarie) - Limiti - Divieto di subordinare all'adempimento del dovere tributario l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale che ne voglia contestare la legittimità - Necessità di rispettare il principio di proporzionalità e di stretta necessità - Impossibilità di sacrificare il diritto di difesa all'interesse fiscale dello Stato. (Classif. 255001).

Testo

La Costituzione non vieta di imporre prestazioni fiscali in stretta e razionale correlazione con il processo, sia che esse configurino vere e proprie tasse giudiziarie, sia che abbiano riguardo all'uso di documenti necessari alla pronunzia finale dei giudici. (Precedente: S. 45/1963 - mass. 1765).

Non è possibile subordinare all'adempimento del dovere tributario l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale quando si tratti di contestare la legittimità dell'imposizione tributaria, perché ciò viola l'art. 24 Cost.; ma non è esclusa tale possibilità quando ciò avvenga al fuori da tale ipotesi. (Precedenti: S. 522/2002 - mass. 27457; S. 111/1971 - mass. 5615; S. 61/1970 - mass. 4970; S. 100/1964 - mass. 2245).


Se, in linea di principio, possono esistere casi in cui il dovere tributario può tradursi in oneri concernenti l'esercizio dello stesso diritto alla tutela giurisdizionale, in concreto ciò può avvenire solo nel rispetto del principio di proporzionalità e in particolare della stretta necessità, risultando costituzionalmente legittimo, quindi, solo quando l'adempimento di tale dovere non possa essere adeguatamente tutelato in altro modo.


Il diritto alla tutela giurisdizionale non può in alcun modo essere sacrificato in nome di esigenze di tutela dell'interesse fiscale. Questo, infatti, sebbene costituisca un interesse particolarmente tutelato dall'art. 53, primo comma, Cost. - e che può giustificare svariate esigenze, come quella di evitare eventuali frodi facilmente ipotizzabili, garantire una pronta realizzazione del credito fiscale, oppure prevenire fenomeni di evasione o elusione - attiene a momenti della dinamica impositiva nei quali è ancora in fase di definizione ciò a cui corrisponde il dovere tributario. (Precedente: S. 262/2020 - mass. 42997; S. 201/2020 - mass. 42951; S. 358/1994 - mass. 20785; S. 173/1975 - mass. 7935).



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 53

Altri parametri e norme interposte