Ordinanza 162/2002 (ECLI:IT:COST:2002:162)
Massima numero 26971
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO  - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del  24/04/2002;  Decisione del  24/04/2002
Deposito del 07/05/2002; Pubblicazione in G. U. 15/05/2002
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Regione puglia - Servizio sanitario - Dirigenza del servizio tossicodipendenza - Concorsi - Accesso riservato al solo personale medico - Prospettato contrasto con i principî fondamentali posti dalla legislazione dello stato - Sopravvenuta modifica della norma assunta a parametro del giudizio - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

Testo
Restituzione degli atti al giudice rimettente perché - alla luce della sopravvenuta modifica, operata dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, dell'art. 117 della Costituzione invocato come parametro del giudizio - riesamini i termini della questione di legittimità costituzionale degli artt. 5, 11 e 13 della legge della Regione Puglia 6 settembre 1999, n. 27 sollevata, in riferimento agli artt. 117 e 3 Cost., per aver riservato al solo personale medico l'accesso alla dirigenza dei servizi tossicodipendenza (Sert), ritenendosi ciò in contrasto con i principî fondamentali della legislazione statale e comportante una evidente disparità di trattamento, in danno del personale non medico (nella specie, appartenente alla categoria psicologi).

- Per analoghe statuizioni di restituzione atti, v. ordinanze n. 13 e n. 14/2002; n. 382, n. 397 e n. 416/2001 (citate).

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Puglia  06/09/1999  n. 27  art. 5  co. 

legge della Regione Puglia  06/09/1999  n. 27  art. 11  co. 

legge della Regione Puglia  06/09/1999  n. 27  art. 13  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 117

legge costituzionale  art. 3

Altri parametri e norme interposte