Ordinanza 163/2002 (ECLI:IT:COST:2002:163)
Massima numero 26973
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del
24/04/2002; Decisione del
24/04/2002
Deposito del 07/05/2002; Pubblicazione in G. U. 15/05/2002
Massime associate alla pronuncia:
26972
Titolo
Avvocato e procuratore - Praticanti procuratori ammessi al patrocinio - Limitazione territoriale all’esercizio dell’attività davanti agli organi giurisdizionali - Prospettata, irragionevole, disparità di trattamento, rispetto agli avvocati, pur dopo la unificazione delle due professioni - Discrezionalità legislativa in materia - Manifesta infondatezza della questione.
Avvocato e procuratore - Praticanti procuratori ammessi al patrocinio - Limitazione territoriale all’esercizio dell’attività davanti agli organi giurisdizionali - Prospettata, irragionevole, disparità di trattamento, rispetto agli avvocati, pur dopo la unificazione delle due professioni - Discrezionalità legislativa in materia - Manifesta infondatezza della questione.
Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, secondo comma, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, sollevata per la ingiustificata disparità di trattamento tra avvocati e praticanti ammessi al patrocinio, che sarebbe determinata dalla limitazione territoriale posta all'attività svolta dai secondi davanti agli organi giurisdizionali (ovvero consentita soltanto davanti ai tribunali del distretto, nel quale è compreso l'ordine circondariale che ha la tenuta del registro). Infatti la scelta limitativa così operata rientra nella discrezionalità legislativa e in quanto collegata alla differenza di 'status' del praticante si basa su di una valutazione né manifestamente irragionevole né palesemente arbitraria; ben potendo comunque essere oggetto di riconsiderazione da parte dello stesso legislatore sempre nei limiti della ragionevolezza e del rispetto delle esigenze del tirocinio e della tutela degli utenti della professione.
- Sullo 'status' dei praticanti (anche dopo la legge n. 27 del 1997 che ha unificato le professioni di procuratore legale e avvocato), v. sentenze n. 5/1999, n. 127/1985 e ordinanza n. 75/1999 (qui richiamate).
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, secondo comma, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, sollevata per la ingiustificata disparità di trattamento tra avvocati e praticanti ammessi al patrocinio, che sarebbe determinata dalla limitazione territoriale posta all'attività svolta dai secondi davanti agli organi giurisdizionali (ovvero consentita soltanto davanti ai tribunali del distretto, nel quale è compreso l'ordine circondariale che ha la tenuta del registro). Infatti la scelta limitativa così operata rientra nella discrezionalità legislativa e in quanto collegata alla differenza di 'status' del praticante si basa su di una valutazione né manifestamente irragionevole né palesemente arbitraria; ben potendo comunque essere oggetto di riconsiderazione da parte dello stesso legislatore sempre nei limiti della ragionevolezza e del rispetto delle esigenze del tirocinio e della tutela degli utenti della professione.
- Sullo 'status' dei praticanti (anche dopo la legge n. 27 del 1997 che ha unificato le professioni di procuratore legale e avvocato), v. sentenze n. 5/1999, n. 127/1985 e ordinanza n. 75/1999 (qui richiamate).
Atti oggetto del giudizio
regio decreto legge
27/11/1933
n. 1578
art. 8
co. 2
legge
22/01/1934
n. 36
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 33
co. 5
Altri parametri e norme interposte