Ordinanza 164/2002 (ECLI:IT:COST:2002:164)
Massima numero 26975
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore BILE
Udienza Pubblica del
24/04/2002; Decisione del
24/04/2002
Deposito del 07/05/2002; Pubblicazione in G. U. 15/05/2002
Massime associate alla pronuncia:
26974
Titolo
Previdenza e assistenza sociale - Personale addetto ai pubblici servizi di trasporto - Dipendenti iscritti al fondo speciale pensioni alla data del 31 dicembre 1995 - Maggiorazione del contributo dovuto al fondo - Prospettata disparità di trattamento, rispetto ai lavoratori in servizio dopo la data suddetta e rispetto a tutti gli altri lavoratori iscritti all’assicurazione generale obbligatoria - Non comparabilità delle discipline e delle situazioni a confronto - Manifesta infondatezza della questione.
Previdenza e assistenza sociale - Personale addetto ai pubblici servizi di trasporto - Dipendenti iscritti al fondo speciale pensioni alla data del 31 dicembre 1995 - Maggiorazione del contributo dovuto al fondo - Prospettata disparità di trattamento, rispetto ai lavoratori in servizio dopo la data suddetta e rispetto a tutti gli altri lavoratori iscritti all’assicurazione generale obbligatoria - Non comparabilità delle discipline e delle situazioni a confronto - Manifesta infondatezza della questione.
Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414, sollevata, per violazione del principio di eguaglianza in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui prevede che il contributo al Fondo pensioni lavoratori dipendenti - dovuto per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto nella misura complessiva del 36,46 per cento della retribuzione imponibile - sia posto (negli anni dal 1996 al 1998) a carico dei lavoratori in servizio alla data del 31 dicembre 1995 nella più gravosa misura dell'11,219 per cento, anziché in quella dell'8,89 per cento come per i lavoratori assunti dopo la data suddetta e come in generale per tutti gli altri lavoratori. Infatti la maggiore ritenuta previdenziale sulla retribuzione così fissata trova ragione nel più favorevole trattamento pensionistico di cui continuano, seppure in via transitoria, a beneficiare gli iscritti al Fondo speciale (anteriormente alla sua soppressione) pur se transitati nel regime ordinario dell'assicurazione generale.
- Con riferimento alla speciale disciplina del Fondo pensioni per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, v. sentenza n. 469/1991 e sulla non comparabilità con la disciplina di altri ordinamenti previdenziali, v. ordinanza n. 44/1985 (qui citate).
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414, sollevata, per violazione del principio di eguaglianza in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui prevede che il contributo al Fondo pensioni lavoratori dipendenti - dovuto per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto nella misura complessiva del 36,46 per cento della retribuzione imponibile - sia posto (negli anni dal 1996 al 1998) a carico dei lavoratori in servizio alla data del 31 dicembre 1995 nella più gravosa misura dell'11,219 per cento, anziché in quella dell'8,89 per cento come per i lavoratori assunti dopo la data suddetta e come in generale per tutti gli altri lavoratori. Infatti la maggiore ritenuta previdenziale sulla retribuzione così fissata trova ragione nel più favorevole trattamento pensionistico di cui continuano, seppure in via transitoria, a beneficiare gli iscritti al Fondo speciale (anteriormente alla sua soppressione) pur se transitati nel regime ordinario dell'assicurazione generale.
- Con riferimento alla speciale disciplina del Fondo pensioni per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, v. sentenza n. 469/1991 e sulla non comparabilità con la disciplina di altri ordinamenti previdenziali, v. ordinanza n. 44/1985 (qui citate).
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
29/06/1996
n. 414
art. 2
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte