Ordinanza 165/2002 (ECLI:IT:COST:2002:165)
Massima numero 26976
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente VARI  - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del  24/04/2002;  Decisione del  24/04/2002
Deposito del 07/05/2002; Pubblicazione in G. U. 15/05/2002
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Regione piemonte - Edilizia e urbanistica - Variazione della destinazione di uso degli immobili eseguita senza opere edilizie - Soggezione al regime della concessione, anziché a quello dell’autorizzazione - Prospettato contrasto con il principio fondamentale dettato in materia dalla legislazione dello stato - Sopravvenuta modifica del parametro costituzionale - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

Testo
Restituzione degli atti al giudice rimettente perché - in relazione alla modifica del parametro del giudizio operata dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, il cui art. 3 ha interamente sostituito l'art. 117 della Costituzione - riesamini i termini della questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge della Regione Piemonte 8 luglio 1999, n. 19, a tenor del quale la variazione della destinazione d'uso degli immobili, anche se eseguita senza opere edilizie, è subordinata a concessione ritenendosi ciò in contrasto con un principio fondamentale delle leggi dello Stato richiedente al massimo una semplice autorizzazione.

- Per analoghe statuizioni di restituzione atti, v. ordinanze n. 382/2001; n. 14, n. 76 e n. 117/2002 (tutte richiamate).

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Piemonte  08/07/1999  n. 19  art. 8  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

legge costituzionale  art. 3

Altri parametri e norme interposte