Ordinanza 168/2002 (ECLI:IT:COST:2002:168)
Massima numero 26983
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente VARI - Redattore BILE
Udienza Pubblica del
24/04/2002; Decisione del
24/04/2002
Deposito del 07/05/2002; Pubblicazione in G. U. 15/05/2002
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Fallimento - Misure cautelari - Adozione nei confronti di amministratori della società fallita - Competenza del giudice delegato, che abbia già autorizzato l’azione di responsabilità - Mancata previsione dell’incompatibilità del giudice delegato alla funzione di giudizio - Prospettata violazione del principio di imparzialità del giudice - Manifesta infondatezza delle questioni.
Fallimento - Misure cautelari - Adozione nei confronti di amministratori della società fallita - Competenza del giudice delegato, che abbia già autorizzato l’azione di responsabilità - Mancata previsione dell’incompatibilità del giudice delegato alla funzione di giudizio - Prospettata violazione del principio di imparzialità del giudice - Manifesta infondatezza delle questioni.
Testo
Manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale - in riferimento all'art. 111, secondo comma della Costituzione e alla regola dell'imparzialità del giudice - degli artt. 146 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dell'art. 51, primo comma, n. 4 del codice di procedura civile, nella parte in cui: a) si prevede che, prima dell'inizio della causa di merito, le misure cautelari contro gli amministratori e i sindaci della società fallita, nei cui confronti sia stata autorizzata dal giudice delegato l'azione di responsabilità, possano essere disposte da questo stesso giudice anziché secondo le norme ordinarie e b) non è prevista una corrispondente incompatibilità del giudice delegato ad adottare le misure cautelari. Infatti - analogamente a quanto già ritenuto, con l'ordinanza n. 176/2001 -, autorizzando l'azione di responsabilità, il giudice delegato non esprime alcuna valutazione relativamente all'azione, strumentalmente collegata a quella di merito, avente ad oggetto le misure cautelari.
- V. anche in merito alla questione riferita all'art. 51 cod. proc. civ., sentenza n. 351/1997 (citata).
- Sul principio di imparzialità e sul particolare aspetto correlato all'esigenza che il giudice non subisca la «forza della prevenzione» derivante da precedenti valutazioni relative alla stessa 'res iudicanda', v. ordinanza n. 75/2002 (citata).
Manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale - in riferimento all'art. 111, secondo comma della Costituzione e alla regola dell'imparzialità del giudice - degli artt. 146 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dell'art. 51, primo comma, n. 4 del codice di procedura civile, nella parte in cui: a) si prevede che, prima dell'inizio della causa di merito, le misure cautelari contro gli amministratori e i sindaci della società fallita, nei cui confronti sia stata autorizzata dal giudice delegato l'azione di responsabilità, possano essere disposte da questo stesso giudice anziché secondo le norme ordinarie e b) non è prevista una corrispondente incompatibilità del giudice delegato ad adottare le misure cautelari. Infatti - analogamente a quanto già ritenuto, con l'ordinanza n. 176/2001 -, autorizzando l'azione di responsabilità, il giudice delegato non esprime alcuna valutazione relativamente all'azione, strumentalmente collegata a quella di merito, avente ad oggetto le misure cautelari.
- V. anche in merito alla questione riferita all'art. 51 cod. proc. civ., sentenza n. 351/1997 (citata).
- Sul principio di imparzialità e sul particolare aspetto correlato all'esigenza che il giudice non subisca la «forza della prevenzione» derivante da precedenti valutazioni relative alla stessa 'res iudicanda', v. ordinanza n. 75/2002 (citata).
Atti oggetto del giudizio
regio decreto
16/03/1942
n. 267
art. 146
co.
codice di procedura civile
n.
art. 51
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 111
co. 2
Altri parametri e norme interposte