Ordinanza 169/2002 (ECLI:IT:COST:2002:169)
Massima numero 26984
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del
24/04/2002; Decisione del
24/04/2002
Deposito del 07/05/2002; Pubblicazione in G. U. 15/05/2002
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Processo penale - Astensione o ricusazione del giudice - Possibilità, secondo l’interpretazione del giudice di legittimità, della supplenza esterna, con altro magistrato applicato per un solo procedimento - Asserito contrasto con il principio del giudice naturale - Questione prospettata dal collegio giudicante in composizione regolare (non integrata da supplenti esterni) - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità.
Processo penale - Astensione o ricusazione del giudice - Possibilità, secondo l’interpretazione del giudice di legittimità, della supplenza esterna, con altro magistrato applicato per un solo procedimento - Asserito contrasto con il principio del giudice naturale - Questione prospettata dal collegio giudicante in composizione regolare (non integrata da supplenti esterni) - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità.
Testo
Manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale - sollevate in riferimento agli artt. 25, primo comma, 101 e 108 della Costituzione - dell'art. 43, comma 1, del codice di procedura penale nella parte in cui, secondo l'orientamento interpretativo della Corte di cassazione, consente, nel caso di giudice astenutosi o ricusato, la sua sostituzione con altro magistrato esterno, applicato per quel solo procedimento. E' evidente, infatti, il difetto di rilevanza delle questioni dal momento che il collegio rimettente si presentava in una regolare composizione, al momento della rimessione, sicché la censurata "supplenza esterna" è rimasta del tutto priva di effetti nel giudizio 'a quo' e non è più comunque attuale.
Manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale - sollevate in riferimento agli artt. 25, primo comma, 101 e 108 della Costituzione - dell'art. 43, comma 1, del codice di procedura penale nella parte in cui, secondo l'orientamento interpretativo della Corte di cassazione, consente, nel caso di giudice astenutosi o ricusato, la sua sostituzione con altro magistrato esterno, applicato per quel solo procedimento. E' evidente, infatti, il difetto di rilevanza delle questioni dal momento che il collegio rimettente si presentava in una regolare composizione, al momento della rimessione, sicché la censurata "supplenza esterna" è rimasta del tutto priva di effetti nel giudizio 'a quo' e non è più comunque attuale.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale
n.
art. 43
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 25
co. 1
Costituzione
art. 101
Costituzione
art. 108
Altri parametri e norme interposte