Giustizia amministrativa - Giudizio di ottemperanza - Funzione - Strumento coattivo del giudicato verso la pubblica amministrazione al fine di conformarsi alle pronunce giurisdizionali, con effetti maggiori di quelli previsti dal procedimento di esecuzione forzata. (Classif. 125009).
La fase dell'esecuzione dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi alle pronunce giurisdizionali è costituzionalmente necessaria e una decisione di giustizia che non possa essere portata ad effettiva esecuzione non rimarrebbe altro che una vuota e inutile enunciazione. (Precedenti: S. 435/1995 - mass. 22769; S. 406/1998 - mass. 24390).
In base al principio di effettività della tutela giurisdizionale, deve ritenersi connotato intrinseco della stessa funzione giurisdizionale il potere di imporre, anche coattivamente in caso di necessità, il rispetto della statuizione contenuta nel giudicato. (Precedenti: S. 128/2021 - mass. 43960; S. 419/1995 - mass. 22621).
Il giudizio di ottemperanza è diretto a completare la tutela conseguibile nell'ambito del procedimento di esecuzione forzata, essendo connotato da potenzialità sostitutive e intromissive nell'azione amministrativa, non comparabili con i poteri del giudice dell'esecuzione nel processo civile. Esso consente, infatti, l'accesso a tecniche di esecuzione incisive, quali la possibilità d'irrogazione di penalità di mora e la nomina di un commissario ad acta che, nella persistente inerzia dell'amministrazione dello Stato, proceda al reperimento materiale delle risorse necessarie al pagamento. È quindi palese come, concorrendo a colmare l'eventuale insufficienza della tutela offerta dal procedimento di esecuzione forzata, l'azione di ottemperanza ben possa rappresentare un importante ed efficace ausilio per l'attuazione delle pronunce giudiziali da parte della pubblica amministrazione. (Precedente: S. 237/2021 - mass. 44420).