Sentenza 171/2002 (ECLI:IT:COST:2002:171)
Massima numero 26908
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente VARI - Redattore BILE
Udienza Pubblica del
06/05/2002; Decisione del
06/05/2002
Deposito del 10/05/2002; Pubblicazione in G. U. 15/05/2002
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Infortuni sul lavoro e malattie professionali - Assicurazione obbligatoria - Lavoratori in aspettativa per mandato sindacale svolgenti attività comportante esposizione a rischio professionale - Mancata previsione della tutela assicurativa a carico delle organizzazioni sindacali - Conseguente violazione del principio di eguaglianza - Sussistenza dei requisiti soggettivo e oggettivo per la configurabilità dell’obbligo assicurativo - Illegittimità costituzionale 'in parte qua' - Assorbimento di altre censure.
Infortuni sul lavoro e malattie professionali - Assicurazione obbligatoria - Lavoratori in aspettativa per mandato sindacale svolgenti attività comportante esposizione a rischio professionale - Mancata previsione della tutela assicurativa a carico delle organizzazioni sindacali - Conseguente violazione del principio di eguaglianza - Sussistenza dei requisiti soggettivo e oggettivo per la configurabilità dell’obbligo assicurativo - Illegittimità costituzionale 'in parte qua' - Assorbimento di altre censure.
Testo
Sono costituzionalmente illegittimi gli artt. 4 e 9 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui non prevedono, tra i beneficiari della tutela assicurativa e tra gli obbligati, rispettivamente, i lavoratori in aspettativa perché chiamati a ricoprire cariche sindacali (provinciali e nazionali) e le organizzazioni sindacali per conto delle quali essi svolgono attività previste dall’art. 1 del medesimo testo unico. La mancanza di tutela assicurativa di tali lavoratori a fronte di quella accordata ad altri prestanti la propria attività in pari condizioni di rischio è infatti fonte di disparità di trattamento.
- Cfr.sentenza n. 98/1990 e sentenze n. 476/1987, n. 160/1990 e n. 332/1992 che applicano la stessa “ratio decidendi”. E ancora, sentenza, n. 137/1989.
Sono costituzionalmente illegittimi gli artt. 4 e 9 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui non prevedono, tra i beneficiari della tutela assicurativa e tra gli obbligati, rispettivamente, i lavoratori in aspettativa perché chiamati a ricoprire cariche sindacali (provinciali e nazionali) e le organizzazioni sindacali per conto delle quali essi svolgono attività previste dall’art. 1 del medesimo testo unico. La mancanza di tutela assicurativa di tali lavoratori a fronte di quella accordata ad altri prestanti la propria attività in pari condizioni di rischio è infatti fonte di disparità di trattamento.
- Cfr.sentenza n. 98/1990 e sentenze n. 476/1987, n. 160/1990 e n. 332/1992 che applicano la stessa “ratio decidendi”. E ancora, sentenza, n. 137/1989.
Atti oggetto del giudizio
decreto del Presidente della Repubblica
30/06/1965
n. 1124
art. 4
co.
decreto del Presidente della Repubblica
30/06/1965
n. 1124
art. 9
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 18
Costituzione
art. 38
Costituzione
art. 39
Altri parametri e norme interposte