Sentenza 171/2002 (ECLI:IT:COST:2002:171)
Massima numero 26908
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente VARI  - Redattore BILE
Udienza Pubblica del  06/05/2002;  Decisione del  06/05/2002
Deposito del 10/05/2002; Pubblicazione in G. U. 15/05/2002
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Infortuni sul lavoro e malattie professionali - Assicurazione obbligatoria - Lavoratori in aspettativa per mandato sindacale svolgenti attività comportante esposizione a rischio professionale - Mancata previsione della tutela assicurativa a carico delle organizzazioni sindacali - Conseguente violazione del principio di eguaglianza - Sussistenza dei requisiti soggettivo e oggettivo per la configurabilità dell’obbligo assicurativo - Illegittimità costituzionale 'in parte qua' - Assorbimento di altre censure.

Testo
Sono costituzionalmente illegittimi gli artt. 4 e 9 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui non prevedono, tra i beneficiari della tutela assicurativa e tra gli obbligati, rispettivamente, i lavoratori in aspettativa perché chiamati a ricoprire cariche sindacali (provinciali e nazionali) e le organizzazioni sindacali per conto delle quali essi svolgono attività previste dall’art. 1 del medesimo testo unico. La mancanza di tutela assicurativa di tali lavoratori a fronte di quella accordata ad altri prestanti la propria attività in pari condizioni di rischio è infatti fonte di disparità di trattamento.

- Cfr.sentenza n. 98/1990 e sentenze n. 476/1987, n. 160/1990 e n. 332/1992 che applicano la stessa “ratio decidendi”. E ancora, sentenza, n. 137/1989.

Atti oggetto del giudizio

decreto del Presidente della Repubblica  30/06/1965  n. 1124  art. 4  co. 

decreto del Presidente della Repubblica  30/06/1965  n. 1124  art. 9  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 18

Costituzione  art. 38

Costituzione  art. 39

Altri parametri e norme interposte