Sentenza 172/2002 (ECLI:IT:COST:2002:172)
Massima numero 26986
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente RUPERTO - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del
06/05/2002; Decisione del
06/05/2002
Deposito del 10/05/2002; Pubblicazione in G. U. 15/05/2002
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Parlamento - Immunità parlamentari - Insindacabilità di opinioni espresse da un deputato, asseritamente diffamatorie - Deliberazione adottata dalla camera di appartenenza - Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello stato proposto dal tribunale di roma - Decorso del termine prescritto per l’ulteriore fase di merito del giudizio, dopo la pronuncia di ammissibilità - Deposito tardivo del ricorso - Improcedibilità.
Parlamento - Immunità parlamentari - Insindacabilità di opinioni espresse da un deputato, asseritamente diffamatorie - Deliberazione adottata dalla camera di appartenenza - Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello stato proposto dal tribunale di roma - Decorso del termine prescritto per l’ulteriore fase di merito del giudizio, dopo la pronuncia di ammissibilità - Deposito tardivo del ricorso - Improcedibilità.
Testo
E' improcedibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Tribunale di Roma nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione adottata l'11 novembre 1999, con la quale si è ritenuta l'insindacabilità di opinioni espresse da un deputato per le quali pende procedimento penale per il reato di diffamazione aggravata. Difettano, infatti, le condizioni di una valida e tempestiva instaurazione del giudizio, dal momento che il promotore di esso non ha provveduto agli adempimenti richiesti all'esito della fase delibativa - ovvero al deposito del ricorso nella cancelleria, con la prova delle notificazioni eseguite - entro il prescritto termine perentorio di venti gioni dall'ultima notificazione.
- Sugli adempimenti richiesti per l'ulteriore corso del giudizio, all'esito della prima fase sommaria, v. sentenze n. 253/2001, n. 203/1999, n. 449/1997 (qui richiamate).
- Sulla perentorietà del termine, ai sensi dell'art. 26 delle norme integrative, v. anche sentenze n. 50 e n. 35/1999, n. 342 e n. 274/1998 (citate).
- Per l'inammissibilità del primo ricorso, per la mancanza di un valido atto di promovimento, v. ordinanza n. 264/2000; per l'ammissibilità del ricorso successivamente riproposto, deciso con la presente sentenza, v. ordinanza n. 265/2001.
E' improcedibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Tribunale di Roma nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione adottata l'11 novembre 1999, con la quale si è ritenuta l'insindacabilità di opinioni espresse da un deputato per le quali pende procedimento penale per il reato di diffamazione aggravata. Difettano, infatti, le condizioni di una valida e tempestiva instaurazione del giudizio, dal momento che il promotore di esso non ha provveduto agli adempimenti richiesti all'esito della fase delibativa - ovvero al deposito del ricorso nella cancelleria, con la prova delle notificazioni eseguite - entro il prescritto termine perentorio di venti gioni dall'ultima notificazione.
- Sugli adempimenti richiesti per l'ulteriore corso del giudizio, all'esito della prima fase sommaria, v. sentenze n. 253/2001, n. 203/1999, n. 449/1997 (qui richiamate).
- Sulla perentorietà del termine, ai sensi dell'art. 26 delle norme integrative, v. anche sentenze n. 50 e n. 35/1999, n. 342 e n. 274/1998 (citate).
- Per l'inammissibilità del primo ricorso, per la mancanza di un valido atto di promovimento, v. ordinanza n. 264/2000; per l'ammissibilità del ricorso successivamente riproposto, deciso con la presente sentenza, v. ordinanza n. 265/2001.
Atti oggetto del giudizio
deliberazione della Camera dei deputati
11/11/1999
n.
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 68
co. 1
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 37
co. 4
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
n.
art. 26
co. 3