Ordinanza 174/2002 (ECLI:IT:COST:2002:174)
Massima numero 26910
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO  - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del  06/05/2002;  Decisione del  06/05/2002
Deposito del 10/05/2002; Pubblicazione in G. U. 15/05/2002
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Edilizia e urbanistica - Condono edilizio - Successione di leggi di sanatoria - Indifferenziata facoltà concessa dalla norma censurata di chiedere la rideterminazione della precedente domanda di sanatoria a norma delle sopravvenute disposizioni - Asserita lesione dei principî di uguaglianza e di buon andamento della pubblica amministrazione - Ragionevolezza della disciplina censurata - Manifesta infondatezza della questione.

Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 38 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione. Ed invero dal complesso del quadro normativo emerge la non irragionevolezza della disposizione censurata in quanto è evidente l’intento del legislatore di porre in atto una risistemazione della materia del governo del territorio, idonea ad impedire il ripetersi del fenomeno dell’abusivismo edilizio attraverso la repressione, nonché di stabilire termini rigorosi per consentire la sanatoria, ed evitare la protrazione di situazioni incerte, con il pericolo di ulteriori abusi. La questione è altresì manifestamente infondata in riferimento all’art. 97 Cost., in quanto proprio il buon andamento della pubblica amministrazione e la primaria esigenza di misure effettive contro il perpetuarsi di abusi e il protrarsi della facoltà di sanatorie giustificano la scelta di un termine assoluto ed indifferenziato, riferito all’entrata in vigore della disposizione censurata.

- Cfr. sentenza n. 427/1995.

Atti oggetto del giudizio

legge  23/12/1996  n. 662  art. 2  co. 38

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte