Ordinanza 175/2002 (ECLI:IT:COST:2002:175)
Massima numero 26911
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del
06/05/2002; Decisione del
06/05/2002
Deposito del 10/05/2002; Pubblicazione in G. U. 15/05/2002
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Impiego pubblico - Personale amministrativo delle università - Reinquadramento nelle qualifiche funzionali in base alle mansioni di fatto - Previsione per il personale delle università per stranieri di perugia e pisa ed il personale precario assunto in ruolo ex legge n. 116/1984 - Assunta irragionevole discriminazione in danno del restante personale universitario - Questione prospettata sulla base dell’erroneo presupposto che la norma censurata sia di favore - Manifesta infondatezza della questione.
Impiego pubblico - Personale amministrativo delle università - Reinquadramento nelle qualifiche funzionali in base alle mansioni di fatto - Previsione per il personale delle università per stranieri di perugia e pisa ed il personale precario assunto in ruolo ex legge n. 116/1984 - Assunta irragionevole discriminazione in danno del restante personale universitario - Questione prospettata sulla base dell’erroneo presupposto che la norma censurata sia di favore - Manifesta infondatezza della questione.
Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 11 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 1995, n. 236, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione. La questione è formulata sulla scorta di un erroneo presupposto interpretativo in quanto, la disposizione censurata trovando applicazione nei confronti di categorie di personale che, a vario titolo, non siano state inquadrate nei profili professionali delle qualifiche funzionali secondo il criterio delle mansioni svolte, si sottrae alle censure di costituzionalità ad esso mosse, in quanto appare diretta non già a definire un regime giuridico di favore, bensì a perequare la posizione delle categorie di personale in essa considerate a quella del restante personale tecnico amministrativo delle università, il quale, avvalendosi dell’art. 85 della legge n. 312 del 1980 e, successivamente, dell’art. 1 della legge n. 63 del 1989, aveva già beneficiato di un inquadramento <> nei profili professionali delle qualifiche funzionali.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 11 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 1995, n. 236, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione. La questione è formulata sulla scorta di un erroneo presupposto interpretativo in quanto, la disposizione censurata trovando applicazione nei confronti di categorie di personale che, a vario titolo, non siano state inquadrate nei profili professionali delle qualifiche funzionali secondo il criterio delle mansioni svolte, si sottrae alle censure di costituzionalità ad esso mosse, in quanto appare diretta non già a definire un regime giuridico di favore, bensì a perequare la posizione delle categorie di personale in essa considerate a quella del restante personale tecnico amministrativo delle università, il quale, avvalendosi dell’art. 85 della legge n. 312 del 1980 e, successivamente, dell’art. 1 della legge n. 63 del 1989, aveva già beneficiato di un inquadramento <
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
21/04/1995
n. 120
art. 11
co.
legge
21/06/1995
n. 236
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte