Ordinanza 177/2002 (ECLI:IT:COST:2002:177)
Massima numero 26913
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del
06/05/2002; Decisione del
06/05/2002
Deposito del 10/05/2002; Pubblicazione in G. U. 15/05/2002
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Straniero - Espulsione dal territorio nazionale con accompagnamento alla frontiera - Trattenimento nei centri di permanenza temporanea ed assistenza - Automatico prolungamento fino a venti giorni senza un ulteriore provvedimento dell’autorità giudiziaria - Lamentata lesione della garanzia costituzionale della libertà personale - Questione già dichiarata non fondata - Manifesta infondatezza.
Straniero - Espulsione dal territorio nazionale con accompagnamento alla frontiera - Trattenimento nei centri di permanenza temporanea ed assistenza - Automatico prolungamento fino a venti giorni senza un ulteriore provvedimento dell’autorità giudiziaria - Lamentata lesione della garanzia costituzionale della libertà personale - Questione già dichiarata non fondata - Manifesta infondatezza.
Testo
Manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 14, commi 1, 4 e 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 sollevata, in riferimento all’ art. 13, secondo e terzo comma della Costituzione nella parte in cui prevede che, per effetto della convalida, il trattenimento dello straniero presso i centri di permanenza temporanea e assistenza possa protrarsi fino a complessivi venti giorni in difetto di un autonomo e motivato provvedimento dell’autorità giudiziaria che ne gradui la durata.
- Cfr. sentenza n. 105/2001 e ordinanze nn. 35/2002; 386 e 385/2001.
Manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 14, commi 1, 4 e 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 sollevata, in riferimento all’ art. 13, secondo e terzo comma della Costituzione nella parte in cui prevede che, per effetto della convalida, il trattenimento dello straniero presso i centri di permanenza temporanea e assistenza possa protrarsi fino a complessivi venti giorni in difetto di un autonomo e motivato provvedimento dell’autorità giudiziaria che ne gradui la durata.
- Cfr. sentenza n. 105/2001 e ordinanze nn. 35/2002; 386 e 385/2001.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
25/07/1998
n. 286
art. 14
co. 1
decreto legislativo
25/07/1998
n. 286
art. 14
co. 4
decreto legislativo
25/07/1998
n. 286
art. 14
co. 5
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 13
co. 2
Costituzione
art. 13
co. 3
Altri parametri e norme interposte