Sentenza 140/2022 (ECLI:IT:COST:2022:140)
Massima numero 44838
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMATO - Redattore ANTONINI
Udienza Pubblica del
26/04/2022; Decisione del
26/04/2022
Deposito del 07/06/2022; Pubblicazione in G. U. 08/06/2022
Titolo
Tributi - Imposta di registro - Atti esenti - Sentenze o altri provvedimenti giurisdizionali utilizzati per l'esercizio dell'azione di ottemperanza dinnanzi al giudice amministrativo - Omessa previsione - Irragionevole limitazione del diritto alla tutela giurisdizionale - Illegittimità costituzionale in parte qua. (Classif. 255015).
Tributi - Imposta di registro - Atti esenti - Sentenze o altri provvedimenti giurisdizionali utilizzati per l'esercizio dell'azione di ottemperanza dinnanzi al giudice amministrativo - Omessa previsione - Irragionevole limitazione del diritto alla tutela giurisdizionale - Illegittimità costituzionale in parte qua. (Classif. 255015).
Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., l'art. 66, comma 2, del d.P.R. n. 131 del 1986, nella parte in cui non prevede che la disposizione di cui al comma 1 non si applichi al rilascio della copia della sentenza o di altro provvedimento giurisdizionale, i quali debbano essere utilizzati per proporre l'azione di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo. La disposizione censurata dal Consiglio di Stato, sez. quarta, non consentendo, in primo luogo, il rilascio del provvedimento giurisdizionale recante in calce la certificazione di passaggio in giudicato, impedisce di fatto l'accesso al giudizio di ottemperanza, e limita il diritto alla tutela giurisdizionale. In secondo luogo, tale limitazione non è strettamente necessaria e proporzionata rispetto alle esigenze di tutela dell'adempimento del dovere tributario, che pure vengono in considerazione nella fattispecie in esame, perché l'obbligazione tributaria non è contestata dal contribuente. Occorre infine considerare che la normativa sull'imposta di registro prevede obblighi collaterali a carico di cancellieri e segretari degli organi giurisdizionali; all'amministrazione finanziaria, pertanto, è assicurata la conoscenza dell'atto soggetto a registrazione e, per tal via, la possibilità di procedere alla liquidazione e alla riscossione dell'imposta. L'adempimento del dovere tributario, nella fattispecie censurata, risulta quindi già adeguatamente tutelato, senza che sia necessario disporre anche un ostacolo alla tutela giurisdizionale, che risulta obiettivamente eccessivo e quindi sproporzionato. (Precedenti: S. 198/2010 - mass. 34715; S. 157/1969 - mass. 3479; S. 80/1966 - mass. 2654; S. 91/1964 - mass. 2232; S. 89/1962 - mass. 1614; S. 75/1962 - mass. 1592; S. 79/1961 - mass. 1406; S. 21/1961 - mass. 1213).
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., l'art. 66, comma 2, del d.P.R. n. 131 del 1986, nella parte in cui non prevede che la disposizione di cui al comma 1 non si applichi al rilascio della copia della sentenza o di altro provvedimento giurisdizionale, i quali debbano essere utilizzati per proporre l'azione di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo. La disposizione censurata dal Consiglio di Stato, sez. quarta, non consentendo, in primo luogo, il rilascio del provvedimento giurisdizionale recante in calce la certificazione di passaggio in giudicato, impedisce di fatto l'accesso al giudizio di ottemperanza, e limita il diritto alla tutela giurisdizionale. In secondo luogo, tale limitazione non è strettamente necessaria e proporzionata rispetto alle esigenze di tutela dell'adempimento del dovere tributario, che pure vengono in considerazione nella fattispecie in esame, perché l'obbligazione tributaria non è contestata dal contribuente. Occorre infine considerare che la normativa sull'imposta di registro prevede obblighi collaterali a carico di cancellieri e segretari degli organi giurisdizionali; all'amministrazione finanziaria, pertanto, è assicurata la conoscenza dell'atto soggetto a registrazione e, per tal via, la possibilità di procedere alla liquidazione e alla riscossione dell'imposta. L'adempimento del dovere tributario, nella fattispecie censurata, risulta quindi già adeguatamente tutelato, senza che sia necessario disporre anche un ostacolo alla tutela giurisdizionale, che risulta obiettivamente eccessivo e quindi sproporzionato. (Precedenti: S. 198/2010 - mass. 34715; S. 157/1969 - mass. 3479; S. 80/1966 - mass. 2654; S. 91/1964 - mass. 2232; S. 89/1962 - mass. 1614; S. 75/1962 - mass. 1592; S. 79/1961 - mass. 1406; S. 21/1961 - mass. 1213).
Atti oggetto del giudizio
decreto del Presidente della Repubblica
26/04/1986
n. 131
art. 66
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte