Ordinanza 179/2002 (ECLI:IT:COST:2002:179)
Massima numero 26946
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del
06/05/2002; Decisione del
06/05/2002
Deposito del 10/05/2002; Pubblicazione in G. U. 15/05/2002
Massime associate alla pronuncia:
26947
Titolo
Giustizia amministrativa - Tutela cautelare 'ante causam' - Impossibilità di applicare al processo amministrativo gli istituti del processo civile (art. 700 e artt. 669 e seguenti cod. proc. civ.) - Asserita carenza di tempestività ed effettività della attuale tutela - Manifesta infondatezza della questione.
Giustizia amministrativa - Tutela cautelare 'ante causam' - Impossibilità di applicare al processo amministrativo gli istituti del processo civile (art. 700 e artt. 669 e seguenti cod. proc. civ.) - Asserita carenza di tempestività ed effettività della attuale tutela - Manifesta infondatezza della questione.
Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, così come novellato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205, sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 113 della Costituzione, anche in relazione agli artt. 6 e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, nella parte in cui esclude la tutela 'ante causam' e la conseguente applicabilità dell’art. 700 e degli artt. 669 e seguenti cod. proc. civ. davanti al giudice amministrativo, atteso che dal completo sistema di tutela delineato dalla citata legge n. 205 del 2000, anche di urgenza e cautelare, che riguarda tutte le posizioni azionabili davanti al giudice amministrativo, senza distinzione tra interessi legittimi o diritti soggettivi tutelabili, si esclude l’applicabilità di altri istituti propri del processo civile e, quindi, che si possa configurare una esigenza (rilevante sul piano costituzionale) di intervento additivo sulle norme relative ai procedimenti di urgenza della procedura civile.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, così come novellato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205, sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 113 della Costituzione, anche in relazione agli artt. 6 e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, nella parte in cui esclude la tutela 'ante causam' e la conseguente applicabilità dell’art. 700 e degli artt. 669 e seguenti cod. proc. civ. davanti al giudice amministrativo, atteso che dal completo sistema di tutela delineato dalla citata legge n. 205 del 2000, anche di urgenza e cautelare, che riguarda tutte le posizioni azionabili davanti al giudice amministrativo, senza distinzione tra interessi legittimi o diritti soggettivi tutelabili, si esclude l’applicabilità di altri istituti propri del processo civile e, quindi, che si possa configurare una esigenza (rilevante sul piano costituzionale) di intervento additivo sulle norme relative ai procedimenti di urgenza della procedura civile.
Atti oggetto del giudizio
legge
06/12/1971
n. 1034
art. 21
co.
legge
21/07/2000
n. 205
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 113
Altri parametri e norme interposte
convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)
n.
art. 6
convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)
n.
art. 13