Ordinanza 183/2002 (ECLI:IT:COST:2002:183)
Massima numero 26949
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente VARI - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del
06/05/2002; Decisione del
06/05/2002
Deposito del 10/05/2002; Pubblicazione in G. U. 15/05/2002
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Impiego pubblico - Giurisdizione nelle controversie di lavoro - Passaggio dalla giurisdizione amministrativa alla giurisdizione ordinaria - Fissazione del termine di decadenza del 15 settembre 2000 per l’instaurazione dei processi amministrativi - Lamentata violazione del diritto di agire in giudizio nonché irragionevole riduzione degli ordinari termini - 'Ius superveniens' - Restituzione degli atti al giudice rimettente.
Impiego pubblico - Giurisdizione nelle controversie di lavoro - Passaggio dalla giurisdizione amministrativa alla giurisdizione ordinaria - Fissazione del termine di decadenza del 15 settembre 2000 per l’instaurazione dei processi amministrativi - Lamentata violazione del diritto di agire in giudizio nonché irragionevole riduzione degli ordinari termini - 'Ius superveniens' - Restituzione degli atti al giudice rimettente.
Testo
Restituzione al giudice rimettente degli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale dell’art. 45, comma 17, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui stabilisce che le controversie in materia di pubblico impiego relative al periodo successivo al 30 giugno 1998 sono devolute al giudice ordinario, mentre le controversie attinenti al periodo anteriore a tale data restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e debbono essere proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000. Infatti successivamente all'ordinanza di rimessione, la norma censurata è stata abrogata e riprodotta in altra disposizione con alcune modificazioni: sicché, non potendo operare il principio del trasferimento della questione a causa della non identica formulazione della norma, si rende necessario un nuovo esame della rilevanza della questione.
- In tema di trasferimento della questione, v. citate sentenza n. 376/2000 e ordinanza n. 11/2002.
Restituzione al giudice rimettente degli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale dell’art. 45, comma 17, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui stabilisce che le controversie in materia di pubblico impiego relative al periodo successivo al 30 giugno 1998 sono devolute al giudice ordinario, mentre le controversie attinenti al periodo anteriore a tale data restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e debbono essere proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000. Infatti successivamente all'ordinanza di rimessione, la norma censurata è stata abrogata e riprodotta in altra disposizione con alcune modificazioni: sicché, non potendo operare il principio del trasferimento della questione a causa della non identica formulazione della norma, si rende necessario un nuovo esame della rilevanza della questione.
- In tema di trasferimento della questione, v. citate sentenza n. 376/2000 e ordinanza n. 11/2002.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
31/03/1998
n. 80
art. 45
co. 17
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte