Ordinanza 184/2002 (ECLI:IT:COST:2002:184)
Massima numero 26950
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente VARI - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del
06/05/2002; Decisione del
06/05/2002
Deposito del 10/05/2002; Pubblicazione in G. U. 15/05/2002
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Impiego pubblico - Giurisdizione nelle controversie di lavoro - Passaggio dalla giurisdizione amministrativa alla giurisdizione ordinaria - Fissazione del termine di decadenza del 15 settembre 2000 per l’instaurazione dei processi amministrativi - Lamentato eccesso di delega, ingiustificata compressione del diritto di difesa nonché ingiustificata disparità di trattamento - Intervenuta abrogazione della norma censurata - Omessa valutazione - Manifesta inammissibilità della questione.
Impiego pubblico - Giurisdizione nelle controversie di lavoro - Passaggio dalla giurisdizione amministrativa alla giurisdizione ordinaria - Fissazione del termine di decadenza del 15 settembre 2000 per l’instaurazione dei processi amministrativi - Lamentato eccesso di delega, ingiustificata compressione del diritto di difesa nonché ingiustificata disparità di trattamento - Intervenuta abrogazione della norma censurata - Omessa valutazione - Manifesta inammissibilità della questione.
Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 45, comma 17, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 76 e 77 della Costituzione, nella parte in cui stabilisce che le controversie in materia di pubblico impiego relative al periodo successivo al 30 giugno 1998 sono devolute al giudice ordinario, mentre le controversie attinenti al periodo anteriore a tale data restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e debbono essere proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000. Infatti il giudice rimettente, nel sollevare la questione di legittimità costituzionale, ha omesso di prendere in esame l'effetto dell'intervenuta abrogazione della disposizione censurata e della contestuale riformulazione della stessa ad opera dell'art. 69, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001, e non ha svolto alcuna argomentazione circa la perdurante applicabilità della disposizione abrogata ai fini della definizione del giudizio dinanzi a lui pendente.
- Sulla inammissibilità per abrogazione della norma censurata, in mancanza di adeguata motivazione sulla perdurante rilevanza, v. citate ordinanze n. 148/2001, n. 28/2001, n. 590/2000, n. 162/1999.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 45, comma 17, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 76 e 77 della Costituzione, nella parte in cui stabilisce che le controversie in materia di pubblico impiego relative al periodo successivo al 30 giugno 1998 sono devolute al giudice ordinario, mentre le controversie attinenti al periodo anteriore a tale data restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e debbono essere proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000. Infatti il giudice rimettente, nel sollevare la questione di legittimità costituzionale, ha omesso di prendere in esame l'effetto dell'intervenuta abrogazione della disposizione censurata e della contestuale riformulazione della stessa ad opera dell'art. 69, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001, e non ha svolto alcuna argomentazione circa la perdurante applicabilità della disposizione abrogata ai fini della definizione del giudizio dinanzi a lui pendente.
- Sulla inammissibilità per abrogazione della norma censurata, in mancanza di adeguata motivazione sulla perdurante rilevanza, v. citate ordinanze n. 148/2001, n. 28/2001, n. 590/2000, n. 162/1999.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
31/03/1998
n. 80
art. 45
co. 17
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 77
Altri parametri e norme interposte