Sentenza 141/2022 (ECLI:IT:COST:2022:141)
Massima numero 44940
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMATO - Redattrice SAN GIORGIO
Udienza Pubblica del
27/04/2022; Decisione del
27/04/2022
Deposito del 07/06/2022; Pubblicazione in G. U. 08/06/2022
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Giudizio costituzionale in via incidentale - Rilevanza della questione - Applicazione eventuale e successiva della norma denunciata - Carattere prematuro della questione - Conseguente inammissibilità (nel caso di specie: inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale di norma statale che condiziona alla richiesta di parte la revoca della sospensione del processo tributario disposta sulla base della presentazione, da parte del contribuente, della sola dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, senza prescrivere, a carico dell'agente della riscossione, un obbligo di formulare istanza di prosecuzione del giudizio). (Classif. 112005).
Giudizio costituzionale in via incidentale - Rilevanza della questione - Applicazione eventuale e successiva della norma denunciata - Carattere prematuro della questione - Conseguente inammissibilità (nel caso di specie: inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale di norma statale che condiziona alla richiesta di parte la revoca della sospensione del processo tributario disposta sulla base della presentazione, da parte del contribuente, della sola dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, senza prescrivere, a carico dell'agente della riscossione, un obbligo di formulare istanza di prosecuzione del giudizio). (Classif. 112005).
Testo
La questione incidentale è prematura, e dunque inammissibile, se l'applicazione della norma denunciata è solo eventuale e successiva. (Precedenti: S. 114/2021 - mass. 43914; S. 139/2020 - mass. 43510; S. 217/2019 - mass. 40898; O. 210/2020 - mass. 42932; O. 42/2020 - mass. 41955).
(Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili, per il carattere prematuro delle censure, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dalla Commissione tributaria regionale della Calabria, in riferimento agli artt. 3, 10, 11, 23, 24, 53, 81, 97, primo comma, e 111 Cost., nonché all'art. 113 TFUE e all'art. 6 CEDU - dell'art. 3, commi 5 e 6, del d.l. n. 119 del 2018, conv., con modif., nella legge n. 136 del 2018, che condiziona alla richiesta di parte la revoca della sospensione del processo tributario disposta sulla base della presentazione, da parte del contribuente, della sola dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, senza prescrivere, a carico dell'agente della riscossione, un obbligo di formulare istanza di prosecuzione del giudizio. Il rimettente non potrebbe fare applicazione della norma derivante dall'auspicata declaratoria di illegittimità costituzionale).Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
23/10/2018
n. 119
art. 3
co. 5
decreto-legge
23/10/2018
n. 119
art. 3
co. 6
legge
17/12/2018
n. 136
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 10
Costituzione
art. 11
Costituzione
art. 23
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 53
Costituzione
art. 81
Costituzione
art. 97
co. 1
Costituzione
art. 111
Altri parametri e norme interposte
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
n.
art. 113
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
n.
art. 6