Sentenza 141/2022 (ECLI:IT:COST:2022:141)
Massima numero 44940
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMATO  - Redattrice SAN GIORGIO
Udienza Pubblica del  27/04/2022;  Decisione del  27/04/2022
Deposito del 07/06/2022; Pubblicazione in G. U. 08/06/2022
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Giudizio costituzionale in via incidentale - Rilevanza della questione - Applicazione eventuale e successiva della norma denunciata - Carattere prematuro della questione - Conseguente inammissibilità (nel caso di specie: inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale di norma statale che condiziona alla richiesta di parte la revoca della sospensione del processo tributario disposta sulla base della presentazione, da parte del contribuente, della sola dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, senza prescrivere, a carico dell'agente della riscossione, un obbligo di formulare istanza di prosecuzione del giudizio). (Classif. 112005).

Testo

La questione incidentale è prematura, e dunque inammissibile, se l'applicazione della norma denunciata è solo eventuale e successiva. (Precedenti: S. 114/2021 - mass. 43914; S. 139/2020 - mass. 43510; S. 217/2019 - mass. 40898; O. 210/2020 - mass. 42932; O. 42/2020 - mass. 41955).

(Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili, per il carattere prematuro delle censure, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dalla Commissione tributaria regionale della Calabria, in riferimento agli artt. 3, 10, 11, 23, 24, 53, 81, 97, primo comma, e 111 Cost., nonché all'art. 113 TFUE e all'art. 6 CEDU - dell'art. 3, commi 5 e 6, del d.l. n. 119 del 2018, conv., con modif., nella legge n. 136 del 2018, che condiziona alla richiesta di parte la revoca della sospensione del processo tributario disposta sulla base della presentazione, da parte del contribuente, della sola dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, senza prescrivere, a carico dell'agente della riscossione, un obbligo di formulare istanza di prosecuzione del giudizio. Il rimettente non potrebbe fare applicazione della norma derivante dall'auspicata declaratoria di illegittimità costituzionale).

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  23/10/2018  n. 119  art. 3  co. 5

decreto-legge  23/10/2018  n. 119  art. 3  co. 6

legge  17/12/2018  n. 136  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 10

Costituzione  art. 11

Costituzione  art. 23

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 53

Costituzione  art. 81

Costituzione  art. 97  co. 1

Costituzione  art. 111

Altri parametri e norme interposte

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea    n.   art. 113  

Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali    n.   art. 6