Ordinanza 187/2002 (ECLI:IT:COST:2002:187)
Massima numero 26919
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente VARI - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del
06/05/2002; Decisione del
06/05/2002
Deposito del 10/05/2002; Pubblicazione in G. U. 15/05/2002
Titolo
Straniero - Provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontiera - Omessa previsione della cessazione degli effetti del provvedimento in caso di mancata convalida entro quarantotto ore - Lamentata lesione delle garanzie costituzionali sulla libertà personale - Disposta cessazione del trattenimento dello straniero - Manifesta inammissibilità della questione.
Straniero - Provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontiera - Omessa previsione della cessazione degli effetti del provvedimento in caso di mancata convalida entro quarantotto ore - Lamentata lesione delle garanzie costituzionali sulla libertà personale - Disposta cessazione del trattenimento dello straniero - Manifesta inammissibilità della questione.
Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 13, commi 4, 5 e 6, e dell’art. 14, commi 4 e 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sollevata, in riferimento all’ art. 13, secondo e terzo comma della Costituzione, nella parte in cui non prevedono che il provvedimento di accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica sia comunicato all'autorità giudiziaria ed assoggettato a convalida entro quarantotto ore da parte di tale autorità, e che la mancata convalida del trattenimento, elida gli effetti del provvedimento di accompagnamento alla frontiera a mezzo di forza pubblica. Infatti il rimettente, nel promuovere la questione di legittimità costituzionale, ha espressamente disposto "la cessazione del trattenimento" dello straniero, esaurendo in tal modo la funzione decisoria alla quale era chiamato.
- V. analoghe ordinanze citate n. 387/2001 e n. 297/2001 di manifesta inammissibilità.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 13, commi 4, 5 e 6, e dell’art. 14, commi 4 e 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sollevata, in riferimento all’ art. 13, secondo e terzo comma della Costituzione, nella parte in cui non prevedono che il provvedimento di accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica sia comunicato all'autorità giudiziaria ed assoggettato a convalida entro quarantotto ore da parte di tale autorità, e che la mancata convalida del trattenimento, elida gli effetti del provvedimento di accompagnamento alla frontiera a mezzo di forza pubblica. Infatti il rimettente, nel promuovere la questione di legittimità costituzionale, ha espressamente disposto "la cessazione del trattenimento" dello straniero, esaurendo in tal modo la funzione decisoria alla quale era chiamato.
- V. analoghe ordinanze citate n. 387/2001 e n. 297/2001 di manifesta inammissibilità.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
25/07/1998
n. 286
art. 13
co. 4
decreto legislativo
25/07/1998
n. 286
art. 13
co. 5
decreto legislativo
25/07/1998
n. 286
art. 13
co. 6
decreto legislativo
25/07/1998
n. 286
art. 14
co. 4
decreto legislativo
25/07/1998
n. 286
art. 14
co. 5
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 13
co. 2
Costituzione
art. 13
co. 3
Altri parametri e norme interposte