Ordinanza 187/2002 (ECLI:IT:COST:2002:187)
Massima numero 26920
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente VARI - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del
06/05/2002; Decisione del
06/05/2002
Deposito del 10/05/2002; Pubblicazione in G. U. 15/05/2002
Titolo
Straniero - Provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontiera - Trattenimento in centro di permanenza temporanea e assistenza - Durata da stabilirsi con provvedimento motivato dell’autorità giudiziaria - Omessa previsione - Lamentata lesione delle garanzie costituzionali sulla libertà personale - Comunicazione al giudice fin dall'inizio della misura - Omessa previsione - Lamentata lesione del diritto di difesa - Disposta cessazione del trattenimento dello straniero - Manifesta inammissibilità della questione.
Straniero - Provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontiera - Trattenimento in centro di permanenza temporanea e assistenza - Durata da stabilirsi con provvedimento motivato dell’autorità giudiziaria - Omessa previsione - Lamentata lesione delle garanzie costituzionali sulla libertà personale - Comunicazione al giudice fin dall'inizio della misura - Omessa previsione - Lamentata lesione del diritto di difesa - Disposta cessazione del trattenimento dello straniero - Manifesta inammissibilità della questione.
Testo
Manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 14, commi 3 e 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sollevate, in riferimento agli artt. 13, secondo e terzo comma, e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono che la durata del trattenimento dello straniero nel contro di permanenza temporanea e assistenza sia stabilita con provvedimento motivato dell'autorità giudiziaria, e che il questore ha l'obbligo di dare avviso al difensore dell'inizio della misura e del trattenimento, fin dall'adozione del relativo provvedimento o, quantomeno, dal momento della comunicazione al giudice. Infatti il rimettente, nel promuovere le questioni di legittimità costituzionale, ha espressamente disposto "la cessazione del trattenimento" dello straniero, esaurendo in tal modo la funzione decisoria alla quale era chiamato.
- V. analoghe ordinanze citate n. 387/2001 e n. 297/2001 di manifesta inammissibilità.
Manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 14, commi 3 e 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sollevate, in riferimento agli artt. 13, secondo e terzo comma, e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono che la durata del trattenimento dello straniero nel contro di permanenza temporanea e assistenza sia stabilita con provvedimento motivato dell'autorità giudiziaria, e che il questore ha l'obbligo di dare avviso al difensore dell'inizio della misura e del trattenimento, fin dall'adozione del relativo provvedimento o, quantomeno, dal momento della comunicazione al giudice. Infatti il rimettente, nel promuovere le questioni di legittimità costituzionale, ha espressamente disposto "la cessazione del trattenimento" dello straniero, esaurendo in tal modo la funzione decisoria alla quale era chiamato.
- V. analoghe ordinanze citate n. 387/2001 e n. 297/2001 di manifesta inammissibilità.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
25/07/1998
n. 286
art. 14
co. 3
decreto legislativo
25/07/1998
n. 286
art. 14
co. 5
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 13
co. 2
Costituzione
art. 13
co. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte