Ordinanza 187/2002 (ECLI:IT:COST:2002:187)
Massima numero 26921
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente VARI  - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del  06/05/2002;  Decisione del  06/05/2002
Deposito del 10/05/2002; Pubblicazione in G. U. 15/05/2002
Massime associate alla pronuncia:  26919  26920


Titolo
Straniero - Provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontiera - Trattenimento in centro di permanenza temporanea e assistenza - Comunicazione al giudice fin dall’inizio della misura - Omessa previsione - Lamentata lesione del diritto di difesa - Natura regolamentare della disposizione censurata - Manifesta inammissibilità della questione.

Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 20 del d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, sollevata, in riferimento all’art. 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che il questore ha l'obbligo di dare avviso al difensore dello straniero dell'inizio della misura del trattenimento, fin dall'adozione del relativo provvedimento o, quantomeno, dal momento della comunicazione al giudice. Infatti la norma censurata è contenuta in una disposizione regolamentare, inidonea a radicare la competenza della Corte nel giudizio incidentale sulle leggi.

Atti oggetto del giudizio

decreto del Presidente della Repubblica  31/08/1999  n. 394  art. 20  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte