Ordinanza 190/2002 (ECLI:IT:COST:2002:190)
Massima numero 26952
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO  - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del  06/05/2002;  Decisione del  06/05/2002
Deposito del 10/05/2002; Pubblicazione in G. U. 15/05/2002
Massime associate alla pronuncia:  26953


Titolo
Regioni in genere - Tasse sulle concessioni regionali - Imposizione di tassa alle filiali di agenzie di viaggio, aventi sede principale in altra regione - Sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità della norma contestata - Manifesta inammissibilità della questione.

Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della Voce 23 della tariffa allegata al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230, sollevata, in riferimento agli articoli 11, 41, 117, in relazione all’art. 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217 e 120 della Costituzione. Successivamente all’ordinanza di rimessione infatti, la sentenza n. 339 del 2001 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della Voce sopra indicata nella parte in cui prevede che le filiali delle agenzie di viaggio, aventi la sede principale in altra Regione, debbano munirsi di distinta licenza con conseguente pagamento della relativa tassa di concessione regionale.

- V. sentenza n. 339/2001.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  22/06/1991  n. 230  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 11

Costituzione  art. 41

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 120

Altri parametri e norme interposte