Ordinanza 190/2002 (ECLI:IT:COST:2002:190)
Massima numero 26953
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO  - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del  06/05/2002;  Decisione del  06/05/2002
Deposito del 10/05/2002; Pubblicazione in G. U. 15/05/2002
Massime associate alla pronuncia:  26952


Titolo
Regione emilia-romagna - Agenzie di viaggio e turismo - Apertura di filiali - Soggezione ad autorizzazione regionale e ai connessi adempimenti - Intervenuta innovazione normativa - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

Testo
Restituzione degli atti al giudice rimettente in ordine alla questione di legittimità costituzionale degli articoli 5, comma 1; 6, comma 1, lettera g), e 3; e 8, commi 4 e 6, della legge della Regione Emilia-Romagna 26 luglio 1997, n. 23 per una nuova valutazione della rilevanza essendo stata approvata e promulgata la legge della Regione Emilia-Romagna 10 dicembre 2001, n. 46, attualmente in vigore, la quale ha innovato alla disciplina delle filiali delle agenzie di viaggio e turismo sotto tutti i profili che il rimettente ha sottoposto all’esame della Corte costituzionale.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Emilia Romagna  26/07/1997  n. 23  art. 5  co. 1

legge della Regione Emilia Romagna  26/07/1997  n. 23  art. 6  co. 1

legge della Regione Emilia Romagna  26/07/1997  n. 23  art. 3  co. 

legge della Regione Emilia Romagna  26/07/1997  n. 23  art. 8  co. 4

legge della Regione Emilia Romagna  26/07/1997  n. 23  art. 8  co. 6

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 41

Costituzione  art. 117

Altri parametri e norme interposte

trattato unione europea    n.   art. 30  

trattato unione europea    n.   art. 52  

trattato unione europea    n.   art. 59  

legge  17/05/1983  n. 217  art. 9