Ordinanza 191/2002 (ECLI:IT:COST:2002:191)
Massima numero 27002
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del
06/05/2002; Decisione del
06/05/2002
Deposito del 10/05/2002; Pubblicazione in G. U. 15/05/2002
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Processo penale - Procedimento per la riparazione di ingiusta detenzione - Possibilità di una sospensione, in attesa della definizione del processo in cui è stata pronunciata sentenza di condanna, ovvero possibilità di una restituzione allo stato dell’indennizzo indebitamente ricevuto - Prospettata irragionevolezza e violazione del principio di eguaglianza - Carattere alternativo della prospettazione della questione - Manifesta inammissibilità.
Processo penale - Procedimento per la riparazione di ingiusta detenzione - Possibilità di una sospensione, in attesa della definizione del processo in cui è stata pronunciata sentenza di condanna, ovvero possibilità di una restituzione allo stato dell’indennizzo indebitamente ricevuto - Prospettata irragionevolezza e violazione del principio di eguaglianza - Carattere alternativo della prospettazione della questione - Manifesta inammissibilità.
Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 314 e 315 cod. proc. pen. sollevata in riferimento all’art. 3 Cost. << nella parte in cui non prevedono che la Corte d’appello, ove risulti che il soggetto che ha proposto istanza ai sensi dell’art. 314 cod. proc. pen. è stato condannato (in altro procedimento) con sentenza non ancora definitiva ad una pena di durata non inferiore a quella della custodia cautelare sofferta ingiustamente, debba sospendere il procedimento in attesa che venga definito quello nell’ambito del quale è stata pronunciata la sentenza di condanna (ovvero nella parte in cui non prevedono, quantomeno, che l’interessato sia obbligato a restituire allo Stato l’indennizzo ricevuto, qualora ottenga successivamente il “computo” della custodia cautelare ingiustamente sofferta ai fini della determinazione della pena da eseguire)>> atteso il carattere alternativo in cui la questione è stata sollevata.
- V. sentenza n. 248/1992.
- V. ordinanze n. 107/2001; n. 78 e n. 7/2000; n. 286/1999; n. 449, n. 384 e n. 146/1998; n. 73/1995.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 314 e 315 cod. proc. pen. sollevata in riferimento all’art. 3 Cost. << nella parte in cui non prevedono che la Corte d’appello, ove risulti che il soggetto che ha proposto istanza ai sensi dell’art. 314 cod. proc. pen. è stato condannato (in altro procedimento) con sentenza non ancora definitiva ad una pena di durata non inferiore a quella della custodia cautelare sofferta ingiustamente, debba sospendere il procedimento in attesa che venga definito quello nell’ambito del quale è stata pronunciata la sentenza di condanna (ovvero nella parte in cui non prevedono, quantomeno, che l’interessato sia obbligato a restituire allo Stato l’indennizzo ricevuto, qualora ottenga successivamente il “computo” della custodia cautelare ingiustamente sofferta ai fini della determinazione della pena da eseguire)>> atteso il carattere alternativo in cui la questione è stata sollevata.
- V. sentenza n. 248/1992.
- V. ordinanze n. 107/2001; n. 78 e n. 7/2000; n. 286/1999; n. 449, n. 384 e n. 146/1998; n. 73/1995.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale
n.
art. 314
co.
codice di procedura penale
n.
art. 315
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte