Ordinanza 192/2002 (ECLI:IT:COST:2002:192)
Massima numero 26996
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente RUPERTO - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del
06/05/2002; Decisione del
06/05/2002
Deposito del 10/05/2002; Pubblicazione in G. U. 15/05/2002
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Regione calabria - Consorzi - Aree e zone di sviluppo industriale - Organi consortili - Potere regionale di scioglimento dei consorzi in caso di impossibile funzionamento o di gravi irregolarità gestionali ed altre disposizioni - Prospettato contrasto con la disciplina statale, con il principio di buon andamento e di autonomia degli enti locali - Sopravvenuta promulgazione parziale della legge impugnata - Atto di rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte - Estinzione del processo.
Regione calabria - Consorzi - Aree e zone di sviluppo industriale - Organi consortili - Potere regionale di scioglimento dei consorzi in caso di impossibile funzionamento o di gravi irregolarità gestionali ed altre disposizioni - Prospettato contrasto con la disciplina statale, con il principio di buon andamento e di autonomia degli enti locali - Sopravvenuta promulgazione parziale della legge impugnata - Atto di rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte - Estinzione del processo.
Testo
Estinzione del processo - per rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte, a seguito della sopravvenuta promulgazione, con omissione delle disposizioni impugnate, della legge della Regione Calabria, riapprovata il 19 marzo 2001, gravata dal ricorso - in relazione alla questione di legittimità costituzionale proposta nei confronti delle disposizioni che prevedevano : a) il potere di scioglimento degli organi dei consorzi per le aree di sviluppo industriale in caso di impossibilità di funzionamento; b) il potere di individuare le filiere produttive da privilegiare; c) il procedimento della conferenza dei servizi; disposizioni dalle quali - ad avviso del ricorrente - sarebbero derivate forme di ingerenza regionale sull'attività e sugli organi consortili, compromettendone l'autonomia, in contrasto, quindi, con i principî fondamentali posti dalla disciplina statale, con il principio di buona amministrazione, e con quello di autonomia degli enti locali.
Estinzione del processo - per rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte, a seguito della sopravvenuta promulgazione, con omissione delle disposizioni impugnate, della legge della Regione Calabria, riapprovata il 19 marzo 2001, gravata dal ricorso - in relazione alla questione di legittimità costituzionale proposta nei confronti delle disposizioni che prevedevano : a) il potere di scioglimento degli organi dei consorzi per le aree di sviluppo industriale in caso di impossibilità di funzionamento; b) il potere di individuare le filiere produttive da privilegiare; c) il procedimento della conferenza dei servizi; disposizioni dalle quali - ad avviso del ricorrente - sarebbero derivate forme di ingerenza regionale sull'attività e sugli organi consortili, compromettendone l'autonomia, in contrasto, quindi, con i principî fondamentali posti dalla disciplina statale, con il principio di buona amministrazione, e con quello di autonomia degli enti locali.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Calabria
19/03/2001
n.
art. 18
co. 5
legge della Regione Calabria
19/03/2001
n.
art. 18
co. 6
legge della Regione Calabria
19/03/2001
n.
art. 22
co.
legge della Regione Calabria
19/03/2001
n.
art. 25
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 128
Altri parametri e norme interposte
legge 05/10/1991
n. 317
art. 36
legge 08/08/1995
n. 341
art.
legge 24/11/2000
n. 340
art. 9
legge 24/11/2000
n. 340
art. 10
legge 24/11/2000
n. 340
art. 11
legge 24/11/2000
n. 340
art. 12
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
n.
art. 25