Giudizio costituzionale - Sopravvenienze nel giudizio principale - Successiva rinuncia, in assenza della costituzione in giudizio della resistente - Estinzione del processo (nel caso di specie: estinzione del processo avente ad oggetto norma della Regione Calabria che disciplina le modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche, nonché la determinazione del relativo canone). (Classif. 111012).
Ai sensi dell'art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, vigente ratione temporis, la rinuncia del ricorrente all'impugnazione in via principale, in mancanza della costituzione della resistente, comporta l'estinzione del processo. (Precedenti: O. 44/22 - mass. 45541; O. 51/21 - mass. 43681; O. 226/20 - mass. 42647).
(Nel caso di specie, è dichiarato estinto - per rinuncia al ricorso in mancanza di costituzione della resistente - il processo relativo alla questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., in relazione all'art. 42 del d.lgs. n. 118 del 2011, dell'art. 26 della legge reg. Calabria n. 5 del 2021, che, nel disciplinare le modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche, nonché la determinazione del relativo canone, prevede un vincolo del 30% delle relative entrate annuali da destinarsi alla gestione dei Parchi naturali regionali e delle Riserve naturali regionali. La rinuncia al ricorso è motivata dalle satisfattive modifiche apportate alla norma impugnata dalla legge reg. Calabria n. 44 del 2021).