Sentenza 26/2026 (ECLI:IT:COST:2026:26)
Massima numero 47458
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMOROSO - Redattrice SANDULLI M. A.
Udienza Pubblica del
14/01/2026; Decisione del
14/01/2026
Deposito del 09/03/2026; Pubblicazione in G. U. 11/03/2026
Titolo
Sanità pubblica - Livelli essenziali di assistenza (LEA) - Norme della Regione Siciliana - Prestazioni di specialistica ambulatoriale da privato già incluse nei LEA - Applicazione di tariffe superiori a quelle fissate a livello nazionale dal d.m. 25 novembre 2024, con risorse a proprio carico - Ricorso del Governo - Lamentata violazione dell'obbligo di copertura delle spese - Difetto di motivazione - Inammissibilità della questione. (Classif. 231006).
Sanità pubblica - Livelli essenziali di assistenza (LEA) - Norme della Regione Siciliana - Prestazioni di specialistica ambulatoriale da privato già incluse nei LEA - Applicazione di tariffe superiori a quelle fissate a livello nazionale dal d.m. 25 novembre 2024, con risorse a proprio carico - Ricorso del Governo - Lamentata violazione dell'obbligo di copertura delle spese - Difetto di motivazione - Inammissibilità della questione. (Classif. 231006).
Testo
È dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all’art. 81, terzo comma, Cost., dell’art. 6 della legge reg. siciliana n. 26 del 2025, che prevede per l’anno 2025 l’applicazione di tariffe per prestazioni di specialistica ambulatoriale da privato superiori a quelle fissate a livello nazionale dal d.m. salute, di concerto con il Mef del 25 novembre 2024. Il ricorrente si limita ad affermazioni generiche e apodittiche, senza rispettare l’onere di adeguata motivazione. (Precedente: S. 169/2024 - mass. 46422).
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione siciliana
10/06/2025
n. 26
art. 6
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 81
co. 3
Altri parametri e norme interposte