Processo civile – Competenza e giurisdizione – Sezioni specializzate in materia di impresa – Competenza sui contratti di subfornitura tra imprese e sulle azioni civili per abuso di dipendenza economica – Denunciata violazione dei principi del diritto di azione e di accesso al giudice, del giusto procedimento regolato dalla legge, nonché della ragionevole durata del processo – Insufficiente motivazione sulla non manifesta infondatezza – Inammissibilità delle questioni. (Classif. 197005).
Sono dichiarate inammissibili, per difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Milano, sez. specializzata in materia di impresa, in riferimento agli artt. 24, primo comma, 111, primo e secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione agli artt. 6 e 13 CEDU, dell’art. 9, comma 3, ultimo periodo, della legge n. 192 del 1998, nella parte in cui prevede che, a seguito delle modifiche apportate dall’art. 33, comma 1, lett. c), della legge n. 118 del 2022, le azioni civili esperibili in materia di abuso di dipendenza economica, comprese quelle inibitorie e per il risarcimento dei danni, «sono proposte di fronte alle sezioni specializzate in materia di impresa». Il remittente evoca cumulativamente molteplici parametri costituzionali, senza offrire una motivazione puntuale relativa a ciascuno di essi e senza alcun reale argomento idoneo a spiegare la lesione asserita, se non con un’affermazione apodittica. (Precedenti: S. 48/2021 - mass. 43716; S. 238/2014 - mass. 38136).