Sentenza 193/2002 (ECLI:IT:COST:2002:193)
Massima numero 26990
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del
09/05/2002; Decisione del
09/05/2002
Deposito del 16/05/2002; Pubblicazione in G. U. 22/05/2002
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Impiego pubblico - Dirigenti generali ed equiparati - Responsabilità per mancato conseguimento degli obiettivi della gestione - Immediato collocamento a riposo senza il previo passaggio del collocamento a disposizione - Contrasto con i principî e i criteri direttivi fissati nella legge di delega - Illegittimità costituzionale.
Impiego pubblico - Dirigenti generali ed equiparati - Responsabilità per mancato conseguimento degli obiettivi della gestione - Immediato collocamento a riposo senza il previo passaggio del collocamento a disposizione - Contrasto con i principî e i criteri direttivi fissati nella legge di delega - Illegittimità costituzionale.
Testo
È costituzionalmente illegittimo l'art. 20, comma 9, ultimo periodo, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nel testo sostituito dall'art. 6 del decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470, che - in violazione dei limiti della delega legislativa - stabilisce nei confronti dei dirigenti generali la misura del collocamento a riposo per ragioni di servizio, in caso di responsabilità particolarmente grave o reiterata. Infatti il Governo non era abilitato dalla delega a prevedere la facoltà di immediato collocamento a riposo senza il previo passaggio attraverso il periodo di messa "a disposizione", che costituisce - secondo i principî della delega - una garanzia per il dipendente di essere posto nella possibilità di cercare ed ottenere una diversa utilizzazione, anche in differente posizione di ufficio e di amministrazione.
- In tema di responsabilità dei dirigenti generali nell'ambito della progressiva estensione della privatizzazione del rapporto, v. citata sentenza n. 275/2001.
- In tema di garanzie a presidio del rapporto di impiego dei dirigenti generali e rispetto del principio di imparzialità e di buon andamento della pubblica amministrazione, v. citata ordinanza n. 11/2002.
- Sull'uso della discrezionalità legislativa e i limiti posti dalla legge di delegazione v. citate sentenza n. 198/1998 e ordinanza n. 21/1998, nonché sentenza n. 3/1957.
È costituzionalmente illegittimo l'art. 20, comma 9, ultimo periodo, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nel testo sostituito dall'art. 6 del decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470, che - in violazione dei limiti della delega legislativa - stabilisce nei confronti dei dirigenti generali la misura del collocamento a riposo per ragioni di servizio, in caso di responsabilità particolarmente grave o reiterata. Infatti il Governo non era abilitato dalla delega a prevedere la facoltà di immediato collocamento a riposo senza il previo passaggio attraverso il periodo di messa "a disposizione", che costituisce - secondo i principî della delega - una garanzia per il dipendente di essere posto nella possibilità di cercare ed ottenere una diversa utilizzazione, anche in differente posizione di ufficio e di amministrazione.
- In tema di responsabilità dei dirigenti generali nell'ambito della progressiva estensione della privatizzazione del rapporto, v. citata sentenza n. 275/2001.
- In tema di garanzie a presidio del rapporto di impiego dei dirigenti generali e rispetto del principio di imparzialità e di buon andamento della pubblica amministrazione, v. citata ordinanza n. 11/2002.
- Sull'uso della discrezionalità legislativa e i limiti posti dalla legge di delegazione v. citate sentenza n. 198/1998 e ordinanza n. 21/1998, nonché sentenza n. 3/1957.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
03/02/1993
n. 29
art. 20
co. 9
decreto legislativo
18/11/1993
n. 470
art. 6
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 77
Altri parametri e norme interposte
legge 23/10/1992
n. 421
art. 2