Sentenza 194/2002 (ECLI:IT:COST:2002:194)
Massima numero 26992
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente VARI  - Redattore CAPOTOSTI
Udienza Pubblica del  09/05/2002;  Decisione del  09/05/2002
Deposito del 16/05/2002; Pubblicazione in G. U. 22/05/2002
Massime associate alla pronuncia:  26991  26993


Titolo
Impiego pubblico - Amministrazione finanziaria - Posti vacanti dal quinto al nono livello - Copertura con elevata percentuale (70 per cento) mediante procedure di riqualificazione riservate al personale interno - Irragionevole violazione del principio del concorso pubblico con lesione del principio di parità di trattamento, di buon andamento ed imparzialità dell’amministrazione - Illegittimità costituzionale.

Testo
È costituzionalmente illegittimo l'art. 3, commi 205, 206 e 207 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come modificato dall'art. 22, comma 1, lettere a), b) e c) della legge 13 maggio 1999, n. 133, che disciplina la copertura del 70% dei posti disponibili nelle dotazioni organiche dell'amministrazione finanziaria per i livelli dal quinto al nono, mediante apposite procedure di riqualificazione riservate al personale appartenente alle qualifiche funzionali inferiori. Infatti il complesso delle modifiche apportate alla originaria disciplina a seguito della sentenza n. 1 del 1999, non appare adeguato a rendere le procedure di riqualificazione in esame compatibili con i principî costituzionali, in quanto: a) anziché prevedere un concorso pubblico con riserva di posti, permane la scelta del concorso "interno" riservato ai dipendenti dell'amministrazione, per di più con una percentuale dei posti disponibili particolarmente elevata, nonché incongrua e sfornita di giustificazioni diverse da quelle già valutate negativamente nella sentenza n. 1 del 1999; b) risulta ancora attribuita al criterio dell'anzianità, anche in mancanza del titolo di studio, una funzione "del tutto abnorme"; c) non è stata modificata la censurata genericità di contenuti della prova scritta di ammissione al concorso, che rimane inidonea a garantire una seria verifica dei requisiti attitudinali, nonché ad evitare una sorta di automatico e generalizzato scivolamento verso la qualifica superiore.

- In tema di passaggio ad una fascia funzionale superiore e regola del pubblico concorso, v. citate sentenze n. 320/1997 e n. 1/1999.

- Sugli "effetti distorsivi" che il criterio dei concorsi interni può produrre v. citate sentenze n. 313 del 1994, nonché n. 333/1993.

Atti oggetto del giudizio

legge  28/12/1995  n. 549  art. 3  co. 205

legge  28/12/1995  n. 549  art. 3  co. 206

legge  28/12/1995  n. 549  art. 3  co. 207

legge  13/05/1999  n. 133  art. 22  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 51

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte