Sentenza 194/2002 (ECLI:IT:COST:2002:194)
Massima numero 26993
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente VARI  - Redattore CAPOTOSTI
Udienza Pubblica del  09/05/2002;  Decisione del  09/05/2002
Deposito del 16/05/2002; Pubblicazione in G. U. 22/05/2002
Massime associate alla pronuncia:  26991  26992


Titolo
Impiego pubblico - Amministrazione finanziaria - Posti vacanti dal quinto al nono livello - Copertura del 70 per cento mediante procedure di riqualificazione riservate al personale interno - Salvezza degli atti e dei procedimenti già adottati - Violazione del principio concorsuale e dei principî di parità di trattamento, di buon andamento ed imparzialità dell’amministrazione - Illegittimità costituzionale.

Testo
È costituzionalmente illegittimo l'art. 22, comma 2, della legge 13 maggio 1999, n. 133, il quale, con riferimento alle procedure di riqualificazione già effettuate, ha fatto salvi gli atti e i procedimenti già adottati. Infatti esso è logicamente e inscindibilmente connesso con le norme contenute nell'art. 3, commi 205, 206 e 207 della legge n. 549 del 1995, come modificato dall'art. 22, comma 1, lettere a), b) e c) della legge n. 133 del 1999, dichiarate incostituzionali.

Atti oggetto del giudizio

legge  13/05/1999  n. 133  art. 22  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 51

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte