Sentenza 195/2002 (ECLI:IT:COST:2002:195)
Massima numero 27004
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente VARI - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del
09/05/2002; Decisione del
09/05/2002
Deposito del 16/05/2002; Pubblicazione in G. U. 22/05/2002
Massime associate alla pronuncia:
27003
Titolo
Processo penale - Udienza preliminare - Contumacia o irreperibilità dell’imputato minorenne - Impossibilità di pronunciare, in mancanza del consenso dell’imputato, sentenza di non luogo a procedere che non presuppone un accertamento di responsabilità - Irragionevole violazione del principio di protezione del minore - Illegittimità costituzionale 'in parte qua' - Assorbimento delle ulteriori censure.
Processo penale - Udienza preliminare - Contumacia o irreperibilità dell’imputato minorenne - Impossibilità di pronunciare, in mancanza del consenso dell’imputato, sentenza di non luogo a procedere che non presuppone un accertamento di responsabilità - Irragionevole violazione del principio di protezione del minore - Illegittimità costituzionale 'in parte qua' - Assorbimento delle ulteriori censure.
Testo
E’ costituzionalmente illegittimo, in riferimento agli artt. 3 e 31, secondo comma, Cost., l’ art. 32, comma 1, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, come modificato dall’art. 22 della legge 1 marzo 2001, n. 63, nella parte in cui non prevede che il giudice dell'udienza preliminare che procede nei confronti di un imputato minorenne, in caso di mancanza del consenso dello stesso, possa emettere sentenza di non luogo a procedere che non presuppone un accertamento di responsabilità. Infatti la norma censurata è irragionevole, in quanto vanifica le finalità deflative che ispirano l'impianto dell'udienza preliminare minorile, precludendo la possibilità di una immediata definizione del processo e imponendo uno sviluppo dibattimentale assolutamente superfluo e comunque non vantaggioso per l'imputato. Restano assorbite le censure riferite agli altri parametri costituzionali evocati.
- Sull'udienza preliminare minorile e in particolare sui poteri del giudice a svolgere vere e proprie funzioni di giudizio, v. citate sentenze n. 290/1998 e n. 311/1997.
- V. anche citata sentenza n. 77/1993, con la quale la Corte ha esteso l'opposizione, prevista dall'art. 32, comma 3, in caso di sentenza di condanna a pena pecuniaria o a sanzione sostitutiva, alle ipotesi in cui la responsabilità dell'imputato è necessariamente presupposta (concessione del perdono giudiziale), ovvero è «logicamente postulata» (sentenza di non luogo a procedere per difetto di imputabilità).
- Sul tema del preminente interesse del minore ad una rapida uscita del processo v., 'ex plurimis', citate sentenze n. 433/1997, n. 250/1991 e ordinanza n. 103/1997.
E’ costituzionalmente illegittimo, in riferimento agli artt. 3 e 31, secondo comma, Cost., l’ art. 32, comma 1, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, come modificato dall’art. 22 della legge 1 marzo 2001, n. 63, nella parte in cui non prevede che il giudice dell'udienza preliminare che procede nei confronti di un imputato minorenne, in caso di mancanza del consenso dello stesso, possa emettere sentenza di non luogo a procedere che non presuppone un accertamento di responsabilità. Infatti la norma censurata è irragionevole, in quanto vanifica le finalità deflative che ispirano l'impianto dell'udienza preliminare minorile, precludendo la possibilità di una immediata definizione del processo e imponendo uno sviluppo dibattimentale assolutamente superfluo e comunque non vantaggioso per l'imputato. Restano assorbite le censure riferite agli altri parametri costituzionali evocati.
- Sull'udienza preliminare minorile e in particolare sui poteri del giudice a svolgere vere e proprie funzioni di giudizio, v. citate sentenze n. 290/1998 e n. 311/1997.
- V. anche citata sentenza n. 77/1993, con la quale la Corte ha esteso l'opposizione, prevista dall'art. 32, comma 3, in caso di sentenza di condanna a pena pecuniaria o a sanzione sostitutiva, alle ipotesi in cui la responsabilità dell'imputato è necessariamente presupposta (concessione del perdono giudiziale), ovvero è «logicamente postulata» (sentenza di non luogo a procedere per difetto di imputabilità).
- Sul tema del preminente interesse del minore ad una rapida uscita del processo v., 'ex plurimis', citate sentenze n. 433/1997, n. 250/1991 e ordinanza n. 103/1997.
Atti oggetto del giudizio
decreto del Presidente della Repubblica
22/09/1988
n. 448
art. 32
co. 1
legge
01/03/2001
n. 63
art. 22
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 31
co. 2
Costituzione
art. 10
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 101
Costituzione
art. 104
Costituzione
art. 111
Altri parametri e norme interposte
convenzione ONU diritti del fanciullo 20/11/1989
n.
art.
legge 27/05/1991
n. 176
art.