Sentenza 197/2002 (ECLI:IT:COST:2002:197)
Massima numero 27000
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore CONTRI
Udienza Pubblica del
09/05/2002; Decisione del
09/05/2002
Deposito del 16/05/2002; Pubblicazione in G. U. 22/05/2002
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Maternità e infanzia - Lavoratrici autonome - Trattamento economico di maternità - Coltivatrici dirette - Parto in data anticipata - Corresponsione della indennità giornaliera anche per il periodo non goduto prima del parto, per la durata complessiva di cinque mesi - Omessa previsione - Denunciata disparità di trattamento tra parto prematuro e parto a termine, nonché mancata tutela della maternità e del minore - Obbligo di opzione ermeneutica conforme alla costituzione e all’evoluzione del sistema normativo - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione.
Maternità e infanzia - Lavoratrici autonome - Trattamento economico di maternità - Coltivatrici dirette - Parto in data anticipata - Corresponsione della indennità giornaliera anche per il periodo non goduto prima del parto, per la durata complessiva di cinque mesi - Omessa previsione - Denunciata disparità di trattamento tra parto prematuro e parto a termine, nonché mancata tutela della maternità e del minore - Obbligo di opzione ermeneutica conforme alla costituzione e all’evoluzione del sistema normativo - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione.
Testo
L'applicazione dei principî ripetutamente affermati nonché - in continuità con essi - la stessa evoluzione del sistema normativo in ordine alla tutela della maternità, obbligano ad interpretare la norma contenuta nell'art. 3 della legge 29 dicembre 1987, n. 546 nel senso conforme a Costituzione, che richiede cioè di attribuire l'indennità di maternità anche alle lavoratrici autonome - analogamente a quanto già previsto per le lavoratrici subordinate e per le stesse lavoratrici autonome, a seguito del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 - in ogni caso e, dunque, anche nell'ipotesi di parto prematuro, per la durata complessiva di mesi cinque. Pertanto non è fondata - ove si assuma tale interpretazione - la questione di legittimità costituzionale della predetta norma della legge n. 546, in riferimento agli artt. 3 e 31 della Costituzione, basata sulla premessa interpretativa escludente l'indennità in questione nel periodo non goduto prima del parto, qualora questo avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta.
- V. sentenza n. 405/2001 (qui richiamata) con richiamo al valore della maternità come bene da tutelare di per sé; v., inoltre, sentenze n. 361/2000, n. 310/1999, n. 3/1998 (tutte citate) sulla identica funzione che assolve il trattamento di maternità, indipendentemente dalla diversità di discipline riferite a differenti attività lavorative.
L'applicazione dei principî ripetutamente affermati nonché - in continuità con essi - la stessa evoluzione del sistema normativo in ordine alla tutela della maternità, obbligano ad interpretare la norma contenuta nell'art. 3 della legge 29 dicembre 1987, n. 546 nel senso conforme a Costituzione, che richiede cioè di attribuire l'indennità di maternità anche alle lavoratrici autonome - analogamente a quanto già previsto per le lavoratrici subordinate e per le stesse lavoratrici autonome, a seguito del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 - in ogni caso e, dunque, anche nell'ipotesi di parto prematuro, per la durata complessiva di mesi cinque. Pertanto non è fondata - ove si assuma tale interpretazione - la questione di legittimità costituzionale della predetta norma della legge n. 546, in riferimento agli artt. 3 e 31 della Costituzione, basata sulla premessa interpretativa escludente l'indennità in questione nel periodo non goduto prima del parto, qualora questo avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta.
- V. sentenza n. 405/2001 (qui richiamata) con richiamo al valore della maternità come bene da tutelare di per sé; v., inoltre, sentenze n. 361/2000, n. 310/1999, n. 3/1998 (tutte citate) sulla identica funzione che assolve il trattamento di maternità, indipendentemente dalla diversità di discipline riferite a differenti attività lavorative.
Atti oggetto del giudizio
legge
29/12/1987
n. 546
art. 3
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 31
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 26/03/2001
n. 151
art. 68
legge 08/03/2000
n. 53
art. 11