Sentenza 197/2002 (ECLI:IT:COST:2002:197)
Massima numero 27000
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO  - Redattore CONTRI
Udienza Pubblica del  09/05/2002;  Decisione del  09/05/2002
Deposito del 16/05/2002; Pubblicazione in G. U. 22/05/2002
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Maternità e infanzia - Lavoratrici autonome - Trattamento economico di maternità - Coltivatrici dirette - Parto in data anticipata - Corresponsione della indennità giornaliera anche per il periodo non goduto prima del parto, per la durata complessiva di cinque mesi - Omessa previsione - Denunciata disparità di trattamento tra parto prematuro e parto a termine, nonché mancata tutela della maternità e del minore - Obbligo di opzione ermeneutica conforme alla costituzione e all’evoluzione del sistema normativo - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione.

Testo
L'applicazione dei principî ripetutamente affermati nonché - in continuità con essi - la stessa evoluzione del sistema normativo in ordine alla tutela della maternità, obbligano ad interpretare la norma contenuta nell'art. 3 della legge 29 dicembre 1987, n. 546 nel senso conforme a Costituzione, che richiede cioè di attribuire l'indennità di maternità anche alle lavoratrici autonome - analogamente a quanto già previsto per le lavoratrici subordinate e per le stesse lavoratrici autonome, a seguito del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 - in ogni caso e, dunque, anche nell'ipotesi di parto prematuro, per la durata complessiva di mesi cinque. Pertanto non è fondata - ove si assuma tale interpretazione - la questione di legittimità costituzionale della predetta norma della legge n. 546, in riferimento agli artt. 3 e 31 della Costituzione, basata sulla premessa interpretativa escludente l'indennità in questione nel periodo non goduto prima del parto, qualora questo avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta.

- V. sentenza n. 405/2001 (qui richiamata) con richiamo al valore della maternità come bene da tutelare di per sé; v., inoltre, sentenze n. 361/2000, n. 310/1999, n. 3/1998 (tutte citate) sulla identica funzione che assolve il trattamento di maternità, indipendentemente dalla diversità di discipline riferite a differenti attività lavorative.

Atti oggetto del giudizio

legge  29/12/1987  n. 546  art. 3  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 31

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  26/03/2001  n. 151  art. 68  

legge  08/03/2000  n. 53  art. 11