Ordinanza 199/2002 (ECLI:IT:COST:2002:199)
Massima numero 27010
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore CONTRI
Udienza Pubblica del
09/05/2002; Decisione del
09/05/2002
Deposito del 16/05/2002; Pubblicazione in G. U. 22/05/2002
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Enti non riconosciuti - Fondazione - Costituzione con testamento pubblico - Termine per la proposizione dell’istanza di riconoscimento - Decorrenza dall’apertura della successione anziché dal momento in cui l’onerato dell’esecuzione ne sia venuto a conoscenza - Lamentata compressione dei diritti della personalità del 'de cuius' e della fondazione, irragionevolezza della disciplina - Adesione a interpretazione non consolidata - Motivazione contraddittoria e insufficiente in ordine alle condizioni di proponibilità della questione - Manifesta inammissibilità.
Enti non riconosciuti - Fondazione - Costituzione con testamento pubblico - Termine per la proposizione dell’istanza di riconoscimento - Decorrenza dall’apertura della successione anziché dal momento in cui l’onerato dell’esecuzione ne sia venuto a conoscenza - Lamentata compressione dei diritti della personalità del 'de cuius' e della fondazione, irragionevolezza della disciplina - Adesione a interpretazione non consolidata - Motivazione contraddittoria e insufficiente in ordine alle condizioni di proponibilità della questione - Manifesta inammissibilità.
Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 600 del codice civile, nella parte in cui - secondo l'interpretazione giurisprudenziale cui aderisce il rimettente - fa decorrere il termine per la proposizione dell'istanza di riconoscimento della fondazione costituita con disposizione testamentaria, dall'apertura della successione anziché dal momento in cui chi sia tenuto a darvi esecuzione ne sia venuto a conoscenza, ritenendosi, perciò, violati i diritti della personalità del 'de cuius' e dell'ente da questi istituito nonché il principio di ragionevolezza e, quindi, gli artt. 2 e 3 della Costituzione. Diversamente da quanto opina il rimettente, la questione si fonda, infatti, su un orientamento giurisprudenziale non consolidato e su condizioni che non trovano supporto nel caso di specie, sicché la motivazione sulla rilevanza appare nel complesso contraddittoria e comunque insufficiente.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 600 del codice civile, nella parte in cui - secondo l'interpretazione giurisprudenziale cui aderisce il rimettente - fa decorrere il termine per la proposizione dell'istanza di riconoscimento della fondazione costituita con disposizione testamentaria, dall'apertura della successione anziché dal momento in cui chi sia tenuto a darvi esecuzione ne sia venuto a conoscenza, ritenendosi, perciò, violati i diritti della personalità del 'de cuius' e dell'ente da questi istituito nonché il principio di ragionevolezza e, quindi, gli artt. 2 e 3 della Costituzione. Diversamente da quanto opina il rimettente, la questione si fonda, infatti, su un orientamento giurisprudenziale non consolidato e su condizioni che non trovano supporto nel caso di specie, sicché la motivazione sulla rilevanza appare nel complesso contraddittoria e comunque insufficiente.
Atti oggetto del giudizio
codice civile
n.
art. 600
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte