Processo civile - In genere - Trascrizione della domanda giudiziale - Sintesi di plurimi diritti individuali di rilievo costituzionale - Funzione composita a tutela dell'attore e della certezza dei traffici - Limitazione alla commerciabilità del bene - Opportunità, al fine di non limitare eccessivamente la commerciabilità del bene, di un meccanismo di pronta cancellazione, non appena la domanda trascritta si sia rivelata priva di fondamento. (Classif. 197001).
Il microsistema di pubblicità dichiarativa realizzato dagli artt. 2652, 2653 e 2668 cod. civ., mediante la disciplina della trascrizione e della cancellazione delle domande giudiziali, porta a sintesi plurimi diritti individuali e interessi generali, tutti di rilievo costituzionale.
La trascrizione della domanda giudiziale ha una funzione composita, anche a tutela dei terzi, che non ne permette l'assimilazione alla tutela cautelare. Da un lato, l'"effetto prenotativo" risponde al principio basilare di effettività della tutela giurisdizionale, per cui la durata del processo non può andare a detrimento dell'attore che ha ragione. Dall'altro, conformemente alla sua funzione tipica di pubblicità-notizia, essa tende anche a tutelare i terzi, per consentire loro di poter valutare la convenienza o meno del compimento di negozi giuridici con una delle parti litiganti. (Precedenti: S. 523/2002).
La trascrizione della domanda persegue obiettivi di tutela dell'attore e di certezza dei traffici, gravando la proprietà del convenuto di una formalità pregiudizievole che, quale riflesso negativo dell'effetto prenotativo, può limitare di fatto la commerciabilità del bene attinto, sì da rendere opportuno un meccanismo di pronta cancellazione, non appena la domanda trascritta si sia rivelata priva di fondamento. (Precedenti: S. 523/2002).