Ordinanza 200/2002 (ECLI:IT:COST:2002:200)
Massima numero 27005
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente VARI  - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del  09/05/2002;  Decisione del  09/05/2002
Deposito del 16/05/2002; Pubblicazione in G. U. 22/05/2002
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Straniero - Espulsione amministrativa - Provvedimento automatico sulla base dei presupposti accertati - Impossibilità di valutare le condizioni personali sopravvenute al momento dell’adozione del decreto di espulsione - Lamentata violazione dei principî di solidarietà e di accoglienza, di eguaglianza, con pregiudizio del diritto al lavoro - Questione già dichiarata manifestamente infondata - Mancanza di profili o argomenti nuovi - Manifesta infondatezza.

Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 13, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 35 della Costituzione nella parte in cui non prevede che nella pronuncia del decreto di espulsione, il prefetto debba tener conto della sussistenza di condizioni attuali dello straniero che legittimino la concessione dei titoli autorizzativi all’ingresso e alla permanenza nel territorio dello Stato, atteso che successivamente all’ordinanza di rimessione, identica questione è stata dichiarata manifestamente infondata e che quella odierna difetta di profili o argomenti nuovi.

- V. ordinanza n. 146/2002.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  25/07/1998  n. 286  art. 13  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 35

Altri parametri e norme interposte