Ordinanza 201/2002 (ECLI:IT:COST:2002:201)
Massima numero 27011
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente VARI - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del
09/05/2002; Decisione del
09/05/2002
Deposito del 16/05/2002; Pubblicazione in G. U. 22/05/2002
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Circolazione stradale - Sanzioni amministrative - Ordinanza-ingiunzione prefettizia intimativa del pagamento - Omessa previsione di un termine per la notifica - Lamentata lesione del principio della tutela giurisdizionale, del buon andamento della pubblica amministrazione, della ragionevole durata del processo - Omessa motivazione su decisivi elementi di fatto e di diritto - Manifesta inammissibilità della questione.
Circolazione stradale - Sanzioni amministrative - Ordinanza-ingiunzione prefettizia intimativa del pagamento - Omessa previsione di un termine per la notifica - Lamentata lesione del principio della tutela giurisdizionale, del buon andamento della pubblica amministrazione, della ragionevole durata del processo - Omessa motivazione su decisivi elementi di fatto e di diritto - Manifesta inammissibilità della questione.
Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 204 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 nella parte in cui non prevede un termine entro il quale deve essere notificato il provvedimento prefettizio dell'ordinanza che intima il pagamento di una somma a titolo di sanzione amministrativa per violazione di norme del codice della strada, sollevata in riferimento agli artt. 24, 97 e 113 della Costituzione. Il rimettente omette, infatti, qualsiasi motivazione su decisivi elementi di fatto e di diritto: in particolare, sulla circostanza che la violazione, eccepita dall'opponente, del termine in vigore, in base alla normativa sopravvenuta (da ultima, legge 24 novembre 2000, n. 340) per l'emanazione dell'ordinanza-ingiunzione prefettizia rende - secondo un cosolidato orientamento giurisprudenziale - illegittimo il provvedimento sanzionatorio.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 204 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 nella parte in cui non prevede un termine entro il quale deve essere notificato il provvedimento prefettizio dell'ordinanza che intima il pagamento di una somma a titolo di sanzione amministrativa per violazione di norme del codice della strada, sollevata in riferimento agli artt. 24, 97 e 113 della Costituzione. Il rimettente omette, infatti, qualsiasi motivazione su decisivi elementi di fatto e di diritto: in particolare, sulla circostanza che la violazione, eccepita dall'opponente, del termine in vigore, in base alla normativa sopravvenuta (da ultima, legge 24 novembre 2000, n. 340) per l'emanazione dell'ordinanza-ingiunzione prefettizia rende - secondo un cosolidato orientamento giurisprudenziale - illegittimo il provvedimento sanzionatorio.
Atti oggetto del giudizio
codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
n.
art. 204
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 111
Costituzione
art. 113
Altri parametri e norme interposte