Ordinanza 202/2002 (ECLI:IT:COST:2002:202)
Massima numero 27006
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del
09/05/2002; Decisione del
09/05/2002
Deposito del 16/05/2002; Pubblicazione in G. U. 22/05/2002
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Processo penale - Giudizio abbreviato - Richiesta avanzata dall’imputato - Omessa previsione del diritto del pubblico ministero di interloquire in merito, di chiedere una integrazione probatoria, e di proporre appello avverso la sentenza di condanna - Lamentata lesione del principio del contraddittorio, della funzione giurisdizionale, del principio di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, nonché disparità di trattamento tra imputati - Questione già dichiarata non fondata - Manifesta infondatezza.
Processo penale - Giudizio abbreviato - Richiesta avanzata dall’imputato - Omessa previsione del diritto del pubblico ministero di interloquire in merito, di chiedere una integrazione probatoria, e di proporre appello avverso la sentenza di condanna - Lamentata lesione del principio del contraddittorio, della funzione giurisdizionale, del principio di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, nonché disparità di trattamento tra imputati - Questione già dichiarata non fondata - Manifesta infondatezza.
Testo
Manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 438 cod. proc. pen., sollevate in riferimento agli artt. 3, 97, 101 e 111 Cost. nella parte in cui non prevede il diritto del pubblico ministero di intervenire sulla richiesta di rito abbreviato formulata dall’imputato esprimendo consenso o dissenso motivato, nonché effettuando autonoma richiesta di integrazione probatoria, e nella parte in cui non prevede autonomo potere del giudice di decidere sulla ammissibilità della richiesta, atteso che, le medesime questioni sono state già dichiarate non fondate e successivamente manifestamente infondate.
- Cfr. sentenza n. 115/2001 e ordinanze nn. 425 e 427/2001.
Manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 438 cod. proc. pen., sollevate in riferimento agli artt. 3, 97, 101 e 111 Cost. nella parte in cui non prevede il diritto del pubblico ministero di intervenire sulla richiesta di rito abbreviato formulata dall’imputato esprimendo consenso o dissenso motivato, nonché effettuando autonoma richiesta di integrazione probatoria, e nella parte in cui non prevede autonomo potere del giudice di decidere sulla ammissibilità della richiesta, atteso che, le medesime questioni sono state già dichiarate non fondate e successivamente manifestamente infondate.
- Cfr. sentenza n. 115/2001 e ordinanze nn. 425 e 427/2001.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale
n.
art. 438
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 101
Costituzione
art. 111
Altri parametri e norme interposte