Ordinanza 202/2002 (ECLI:IT:COST:2002:202)
Massima numero 27006
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO  - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del  09/05/2002;  Decisione del  09/05/2002
Deposito del 16/05/2002; Pubblicazione in G. U. 22/05/2002
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Processo penale - Giudizio abbreviato - Richiesta avanzata dall’imputato - Omessa previsione del diritto del pubblico ministero di interloquire in merito, di chiedere una integrazione probatoria, e di proporre appello avverso la sentenza di condanna - Lamentata lesione del principio del contraddittorio, della funzione giurisdizionale, del principio di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, nonché disparità di trattamento tra imputati - Questione già dichiarata non fondata - Manifesta infondatezza.

Testo
Manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 438 cod. proc. pen., sollevate in riferimento agli artt. 3, 97, 101 e 111 Cost. nella parte in cui non prevede il diritto del pubblico ministero di intervenire sulla richiesta di rito abbreviato formulata dall’imputato esprimendo consenso o dissenso motivato, nonché effettuando autonoma richiesta di integrazione probatoria, e nella parte in cui non prevede autonomo potere del giudice di decidere sulla ammissibilità della richiesta, atteso che, le medesime questioni sono state già dichiarate non fondate e successivamente manifestamente infondate.

- Cfr. sentenza n. 115/2001 e ordinanze nn. 425 e 427/2001.

Atti oggetto del giudizio

codice di procedura penale    n.   art. 438  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 101

Costituzione  art. 111

Altri parametri e norme interposte