Ordinanza 203/2002 (ECLI:IT:COST:2002:203)
Massima numero 27007
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del
09/05/2002; Decisione del
09/05/2002
Deposito del 16/05/2002; Pubblicazione in G. U. 22/05/2002
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Processo penale - Giudizio immediato - Richiesta del pubblico ministero - Mancata previsione dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari prima della richiesta - Denunciata compressione del diritto di difesa e ingiustificata disparità di trattamento tra imputati - Manifesta infondatezza della questione.
Processo penale - Giudizio immediato - Richiesta del pubblico ministero - Mancata previsione dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari prima della richiesta - Denunciata compressione del diritto di difesa e ingiustificata disparità di trattamento tra imputati - Manifesta infondatezza della questione.
Testo
Manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 453 cod. proc. pen., sollevata in riferimento agli artt. 3, e 24, secondo comma, Cost. nella parte in cui non prevede che la richiesta di giudizio immediato debba essere preceduta dall’avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415-bis cod. proc. pen. in quanto l’estensione al giudizio immediato delle modalità del diritto di difesa previste dalla disposizione da ultimo citata si porrebbe in antinomia con i presupposti che giustificano la costruzione di questo rito secondo criteri di massima celerità e semplificazione, senza il filtro dell’udienza preliminare, analogamente agli altri procedimenti speciali – giudizio direttissimo e decreto penale di condanna – nei quali, per ragioni diverse, non è previsto l’avviso di conclusione delle indagini.
- Cfr. sentenze n. 344/1991 e n. 16/1970 e ordinanze n. 326/1999 e n. 432/1998 e ancora ordinanze n. 276/1995 e n. 482/1992.
Manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 453 cod. proc. pen., sollevata in riferimento agli artt. 3, e 24, secondo comma, Cost. nella parte in cui non prevede che la richiesta di giudizio immediato debba essere preceduta dall’avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415-bis cod. proc. pen. in quanto l’estensione al giudizio immediato delle modalità del diritto di difesa previste dalla disposizione da ultimo citata si porrebbe in antinomia con i presupposti che giustificano la costruzione di questo rito secondo criteri di massima celerità e semplificazione, senza il filtro dell’udienza preliminare, analogamente agli altri procedimenti speciali – giudizio direttissimo e decreto penale di condanna – nei quali, per ragioni diverse, non è previsto l’avviso di conclusione delle indagini.
- Cfr. sentenze n. 344/1991 e n. 16/1970 e ordinanze n. 326/1999 e n. 432/1998 e ancora ordinanze n. 276/1995 e n. 482/1992.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale
n.
art. 453
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
co. 2
Altri parametri e norme interposte