Ordinanza 204/2002 (ECLI:IT:COST:2002:204)
Massima numero 27008
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore AMIRANTE
Udienza Pubblica del
09/05/2002; Decisione del
09/05/2002
Deposito del 16/05/2002; Pubblicazione in G. U. 22/05/2002
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Maternità e infanzia - Lavoratrice madre - Periodo di astensione obbligatoria per maternità - Computo - Lamentata inclusione del periodo di aspettativa non retribuita per assistenza ad un figlio minore portatore di 'handicap' - Abrogazione della norma censurata intervenuta prima della rimessione della questione - Carenza di motivazione in ordine alla persistente rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.
Maternità e infanzia - Lavoratrice madre - Periodo di astensione obbligatoria per maternità - Computo - Lamentata inclusione del periodo di aspettativa non retribuita per assistenza ad un figlio minore portatore di 'handicap' - Abrogazione della norma censurata intervenuta prima della rimessione della questione - Carenza di motivazione in ordine alla persistente rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.
Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 17, secondo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 31 e 37 della Costituzione, nella parte in cui non esclude dal computo dei sessanta giorni ivi previsti il periodo di aspettativa non retribuita che la lavoratrice ha trascorso per poter prestare assistenza ad un figlio minore portatore di 'handicap' atteso che la disposizione censurata è stata abrogata dall’art. 86, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, il cui art. 24 riproduce, sia pure con significative modifiche, il testo della norma precedente, che detta abrogazione è intervenuta in data anteriore alla rimessione della questione e che l’ordinanza di rimessione è totalmente carente di motivazione sul punto.
- Cfr. ordinanza n. 148 e n. 28/2001; n. 590/2000; n. 162/1999.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 17, secondo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 31 e 37 della Costituzione, nella parte in cui non esclude dal computo dei sessanta giorni ivi previsti il periodo di aspettativa non retribuita che la lavoratrice ha trascorso per poter prestare assistenza ad un figlio minore portatore di 'handicap' atteso che la disposizione censurata è stata abrogata dall’art. 86, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, il cui art. 24 riproduce, sia pure con significative modifiche, il testo della norma precedente, che detta abrogazione è intervenuta in data anteriore alla rimessione della questione e che l’ordinanza di rimessione è totalmente carente di motivazione sul punto.
- Cfr. ordinanza n. 148 e n. 28/2001; n. 590/2000; n. 162/1999.
Atti oggetto del giudizio
legge
30/12/1971
n. 1204
art. 17
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 31
Costituzione
art. 37
Altri parametri e norme interposte