Ordinanza 205/2002 (ECLI:IT:COST:2002:205)
Massima numero 27009
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO  - Redattore AMIRANTE
Udienza Pubblica del  09/05/2002;  Decisione del  09/05/2002
Deposito del 16/05/2002; Pubblicazione in G. U. 22/05/2002
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Lavoro (rapporto di) - Licenziamenti individuali - Lavoratori ultrasessantenni - Lamentata disparità di trattamento tra uomo e donna - Omessa descrizione della fattispecie e totale carenza di motivazione - Inidoneità dell’atto ad introdurre il giudizio di legittimità costituzionale - Manifesta inammissibilità della questione.

Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 4 della legge 11 maggio 1990, n. 108 sollevata in riferimento agli artt. 3, 4, 35 e 37 Cost. atteso che il rimettente ha omesso nell’ordinanza di rimessione qualsiasi descrizione della fattispecie 'sub iudice' nonché di motivare in ordine alla rilevanza della questione nel giudizio 'a quo' e che pertanto l’ordinanza è inidonea a dare valido ingresso al giudizio di legittimità costituzionale.

- V. ordinanze nn. 43/2002, 43/2001, 139/2000.

Atti oggetto del giudizio

legge  11/05/1990  n. 108  art. 4  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 4

Costituzione  art. 35

Costituzione  art. 37

Altri parametri e norme interposte