Sentenza 207/2002 (ECLI:IT:COST:2002:207)
Massima numero 27019
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente VARI - Redattore ZAGREBELSKY
Udienza Pubblica del
20/05/2002; Decisione del
20/05/2002
Deposito del 23/05/2002; Pubblicazione in G. U. 29/05/2002
Massime associate alla pronuncia:
27020
Titolo
Atto introduttivo del conflitto - Eccepito difetto di notificazione alla parte resistente - Osservanza del termine stabilito per gli adempimenti prescritti - Ammissibilità del ricorso.
Atto introduttivo del conflitto - Eccepito difetto di notificazione alla parte resistente - Osservanza del termine stabilito per gli adempimenti prescritti - Ammissibilità del ricorso.
Testo
Non può essere esclusa l'ammissibilità del ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, quando il ricorrente - secondo quanto previsto dalle disposizioni della legge n. 87 del 1953 e delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale - abbia completato nel termine stabilito gli adempimenti richiesti per la valida instaurazione del giudizio, ovvero la notificazione e il deposito del ricorso, ancorché la costituzione della resistente sia anteriore a tali adempimenti.
Non può essere esclusa l'ammissibilità del ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, quando il ricorrente - secondo quanto previsto dalle disposizioni della legge n. 87 del 1953 e delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale - abbia completato nel termine stabilito gli adempimenti richiesti per la valida instaurazione del giudizio, ovvero la notificazione e il deposito del ricorso, ancorché la costituzione della resistente sia anteriore a tali adempimenti.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 37
co. 4
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
n.
art. 10
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
n.
art. 26
co. 3