Sentenza 207/2002 (ECLI:IT:COST:2002:207)
Massima numero 27020
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente VARI - Redattore ZAGREBELSKY
Udienza Pubblica del
20/05/2002; Decisione del
20/05/2002
Deposito del 23/05/2002; Pubblicazione in G. U. 29/05/2002
Massime associate alla pronuncia:
27019
Titolo
Parlamento - Immunità parlamentari - Dichiarazioni asseritamente diffamatorie rese da un deputato nel corso di una trasmissione televisiva - Giudizio civile per il risarcimento del danno - Deliberazione di insindacabilità della camera di appartenenza - Ricorso del tribunale di roma, per conflitto di attribuzione tra poteri dello stato - Difetto di una sostanziale corrispondenza delle dichiarazioni rese dal parlamentare 'extra moenia' con opinioni espresse in àmbito parlamentare - Accoglimento del ricorso - Non spettanza alla camera del potere di dichiarare nella specie l’insindacabilità - Annullamento conseguente della deliberazione impugnata.
Parlamento - Immunità parlamentari - Dichiarazioni asseritamente diffamatorie rese da un deputato nel corso di una trasmissione televisiva - Giudizio civile per il risarcimento del danno - Deliberazione di insindacabilità della camera di appartenenza - Ricorso del tribunale di roma, per conflitto di attribuzione tra poteri dello stato - Difetto di una sostanziale corrispondenza delle dichiarazioni rese dal parlamentare 'extra moenia' con opinioni espresse in àmbito parlamentare - Accoglimento del ricorso - Non spettanza alla camera del potere di dichiarare nella specie l’insindacabilità - Annullamento conseguente della deliberazione impugnata.
Testo
Non spetta alla Camera dei deputati dichiarare l'insindacabilità, a norma dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse da un deputato, per le quali è in corso davanti al Tribunale di Roma V sezione stralcio (ricorrente per conflitto tra poteri) il giudizio civile per risarcimento del danno da dichiarazioni diffamatorie e - in accoglimento del ricorso proposto da detto Tribunale - deve essere, conseguentemente, annullata la delibera adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 3 novembre 1998. Con essa, infatti, la Camera dei deputati ha male inteso il significato della garanzia stabilita dall'art. 68, primo comma, della Costituzione - con ciò violando le attribuzioni costituzionali dell'autorità giudiziaria ricorrente -, dal momento che nella dichiarazione contestata, resa dal deputato al di fuori dell'esercizio di attività parlamentari (nel corso di una trasmissione televisiva), non è dato rinvenire quella sostanziale corrispondenza di significato con opinioni già espresse nell'esercizio delle funzioni parlamentari tipiche - e, in particolare, con i numerosi atti parlamentari, richiamati dalla resistente aventi per oggetto, in genere, il sistema di finanziamento del partito di appartenenza del deputato che si ritiene diffamato e, in specie, il sospetto del suo carattere illegale, in nessuno dei quali è dato individuare un'ascrizione di responsabilità penale personale, puntuale come quella contenuta nella dichiarazione resa in televisione -; corrispondenza sostanziale che sola, secondo la giurisprudenza da ultimo elaborata, può giustificare il richiamo alla disposizione costituzionale, ai fini dell'estensione della garanzia in essa prevista.
- V. anche sentenze n. 10 e n. 11/2000.
Non spetta alla Camera dei deputati dichiarare l'insindacabilità, a norma dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse da un deputato, per le quali è in corso davanti al Tribunale di Roma V sezione stralcio (ricorrente per conflitto tra poteri) il giudizio civile per risarcimento del danno da dichiarazioni diffamatorie e - in accoglimento del ricorso proposto da detto Tribunale - deve essere, conseguentemente, annullata la delibera adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 3 novembre 1998. Con essa, infatti, la Camera dei deputati ha male inteso il significato della garanzia stabilita dall'art. 68, primo comma, della Costituzione - con ciò violando le attribuzioni costituzionali dell'autorità giudiziaria ricorrente -, dal momento che nella dichiarazione contestata, resa dal deputato al di fuori dell'esercizio di attività parlamentari (nel corso di una trasmissione televisiva), non è dato rinvenire quella sostanziale corrispondenza di significato con opinioni già espresse nell'esercizio delle funzioni parlamentari tipiche - e, in particolare, con i numerosi atti parlamentari, richiamati dalla resistente aventi per oggetto, in genere, il sistema di finanziamento del partito di appartenenza del deputato che si ritiene diffamato e, in specie, il sospetto del suo carattere illegale, in nessuno dei quali è dato individuare un'ascrizione di responsabilità penale personale, puntuale come quella contenuta nella dichiarazione resa in televisione -; corrispondenza sostanziale che sola, secondo la giurisprudenza da ultimo elaborata, può giustificare il richiamo alla disposizione costituzionale, ai fini dell'estensione della garanzia in essa prevista.
- V. anche sentenze n. 10 e n. 11/2000.
Atti oggetto del giudizio
deliberazione della Camera dei deputati
03/11/1998
n.
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 68
co. 1
Altri parametri e norme interposte