Sentenza 208/2002 (ECLI:IT:COST:2002:208)
Massima numero 26997
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del
20/05/2002; Decisione del
20/05/2002
Deposito del 23/05/2002; Pubblicazione in G. U. 29/05/2002
Massime associate alla pronuncia:
26998
Titolo
Contenzioso tributario - Commissioni tributarie - Rappresentanza e difesa in giudizio - Abilitazione all’assistenza tecnica conferita ai soggetti iscritti nei ruoli dei periti ed esperti delle camere di commercio (c.d. tributaristi) alla data del 30 settembre 1993 - Mancata estensione dell’abilitazione anche agli iscritti in data successiva - Prospettato eccesso di delega - Riferibilità della disposizione censurata ad atto legislativo successivo - Non fondatezza della questione.
Contenzioso tributario - Commissioni tributarie - Rappresentanza e difesa in giudizio - Abilitazione all’assistenza tecnica conferita ai soggetti iscritti nei ruoli dei periti ed esperti delle camere di commercio (c.d. tributaristi) alla data del 30 settembre 1993 - Mancata estensione dell’abilitazione anche agli iscritti in data successiva - Prospettato eccesso di delega - Riferibilità della disposizione censurata ad atto legislativo successivo - Non fondatezza della questione.
Testo
Il solo testo originario di un decreto legislativo può formare oggetto di valutazione ai fini del rispetto della norma delegante, sicché le modifiche successivamente apportate con altro atto avente forza di legge non sono censurabili per vizio di eccesso di delega, ma prevalgono in base al criterio della 'lex posterior'. Non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 - nel testo introdotto dall'art. 69 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1993, n. 427 - sollevata in riferimento all'art. 76 della Costituzione, nella parte in cui abilita alla rappresentanza e difesa dinanzi alle commissioni tributarie i soggetti iscritti nei ruoli dei periti e degli esperti delle camere di commercio (sub-categoria tributi) alla data del 30 settembre 1993, precludendo tale abilitazione agli iscritti in data successiva.
Il solo testo originario di un decreto legislativo può formare oggetto di valutazione ai fini del rispetto della norma delegante, sicché le modifiche successivamente apportate con altro atto avente forza di legge non sono censurabili per vizio di eccesso di delega, ma prevalgono in base al criterio della 'lex posterior'. Non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 - nel testo introdotto dall'art. 69 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1993, n. 427 - sollevata in riferimento all'art. 76 della Costituzione, nella parte in cui abilita alla rappresentanza e difesa dinanzi alle commissioni tributarie i soggetti iscritti nei ruoli dei periti e degli esperti delle camere di commercio (sub-categoria tributi) alla data del 30 settembre 1993, precludendo tale abilitazione agli iscritti in data successiva.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
31/12/1992
n. 546
art. 12
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte
legge 30/12/1991
n. 413
art. 30
co. 1 lettera i)