Sentenza 208/2002 (ECLI:IT:COST:2002:208)
Massima numero 26998
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del
20/05/2002; Decisione del
20/05/2002
Deposito del 23/05/2002; Pubblicazione in G. U. 29/05/2002
Massime associate alla pronuncia:
26997
Titolo
Contenzioso tributario - Commissioni tributarie - Rappresentanza e difesa in giudizio - Abilitazione all’assistenza tecnica conferita ai soggetti iscritti nei ruoli dei periti ed esperti delle camere di commercio (c.d. tributaristi) alla data del 30 settembre 1993 - Mancata estensione dell’abilitazione anche agli iscritti in data successiva - Prospettata irragionevole disparità di trattamento tra soggetti in possesso di identici requisiti professionali - Natura eccezionale della disciplina, non estensibile ad altri beneficiari oltre quelli già previsti - Non fondatezza della questione.
Contenzioso tributario - Commissioni tributarie - Rappresentanza e difesa in giudizio - Abilitazione all’assistenza tecnica conferita ai soggetti iscritti nei ruoli dei periti ed esperti delle camere di commercio (c.d. tributaristi) alla data del 30 settembre 1993 - Mancata estensione dell’abilitazione anche agli iscritti in data successiva - Prospettata irragionevole disparità di trattamento tra soggetti in possesso di identici requisiti professionali - Natura eccezionale della disciplina, non estensibile ad altri beneficiari oltre quelli già previsti - Non fondatezza della questione.
Testo
La scelta del legislatore di chiudere il ruolo dei c.d. "tributaristi" (periti tributari svolgenti funzioni di assistenza tecnica nel processo tributario), non consentendo ulteriori iscrizioni in quel ruolo successivamente al 30 settembre 1993, si pone come disciplina eccezionale di mediazione tra l'interesse della categoria - che aveva fino ad allora svolto attività difensiva - e l'interesse dei contribuenti parti nel processo tributario: sicché la denunciata delimitazione temporale e soggettiva non può considerarsi lesiva del principio di eguaglianza. Non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
- Per l'affermazione secondo la quale non può considerarsi lesiva dal principio di eguaglianza la delimitazione temporale e soggettiva di una disciplina eccezionale, per lo stretto collegamento che essa presenta con le specifiche particolarità del caso, v. citata sentenza n. 178/2000.
La scelta del legislatore di chiudere il ruolo dei c.d. "tributaristi" (periti tributari svolgenti funzioni di assistenza tecnica nel processo tributario), non consentendo ulteriori iscrizioni in quel ruolo successivamente al 30 settembre 1993, si pone come disciplina eccezionale di mediazione tra l'interesse della categoria - che aveva fino ad allora svolto attività difensiva - e l'interesse dei contribuenti parti nel processo tributario: sicché la denunciata delimitazione temporale e soggettiva non può considerarsi lesiva del principio di eguaglianza. Non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
- Per l'affermazione secondo la quale non può considerarsi lesiva dal principio di eguaglianza la delimitazione temporale e soggettiva di una disciplina eccezionale, per lo stretto collegamento che essa presenta con le specifiche particolarità del caso, v. citata sentenza n. 178/2000.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
31/12/1992
n. 546
art. 12
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte